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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Corte di Appello 723<br />

CORTE DI APPELLO<br />

Sezioni Civili<br />

Processo civile - Giuramento decisorio - INPS - Deferibilità - Condizioni.<br />

Corte di Appello di Ancona, Sez. Lavoro - 27.04/15.05.2007, n. 177 -<br />

Pres. Taglienti - Rel. Miconi - B. (Avv.ti Recanatesi, Discepolo) - INPS<br />

(Avv.ti Mazzaferri, Fiori, Vittori).<br />

Il giuramento decisorio, deferito al legale rappresentante dell'Istituto previdenziale<br />

attraverso la formula de veritate anziché de scientia, deve essere<br />

dichiarato inammissibile.<br />

FATTO — Con ricorso depositato in data 23.06.2003 dinanzi al Giudice del<br />

Lavoro di Ancona la società B. M. e C. s.n.c. impugnava il verbale di accertamento<br />

ispettivo INPS dell’8.2.2000, asserendo l’erroneità dell’addebito di contributi per presunti<br />

pagamenti in nero alla dipendente G. M., desunto da una segnalazione della<br />

Guardia di Finanza. Esponeva la società ricorrente di non essere mai stata oggetto di<br />

verifica della Guardia di Finanza e di non aver mai corrisposto alcuna somma aggiuntiva<br />

a G. M. Insisteva per tali motivi per l’infondatezza del verbale ispettivo e per la<br />

condanna dell’INPS alla restituzione della somma di € 1.317 oltre interessi.<br />

Si costituiva e resisteva in giudizio l’INPS, chiedendo il rigetto del ricorso, atteso<br />

che la corresponsione di somme in nero alla dipendente G. M. era stata ammessa da B.<br />

M. alla Guardia di Finanza in data 9.11.1999.<br />

Il Tribunale, disposta l’acquisizione del verbale della Guardia di Finanza redatto<br />

nei confronti della ditta ricorrente, con sentenza del 30-3-2005 accoglieva parzialmente<br />

il ricorso e dichiarava illegittima la pretesa contributiva INPS per € 1.317 contenuta<br />

nel verbale ispettivo dell’8-2-2002; respingeva la domanda di restituzione, ritenendo<br />

che la ricorrente non avesse allegato e dimostrato di aver effettuato il pagamento della<br />

somma suddetta, pagamento implicitamente contestato dall’Ente, che aveva svolto<br />

domanda riconvenzionale per ottenerlo.<br />

Avverso la sentenza proponeva appello la B. M. & C. Snc con ricorso depositato<br />

il 9-6-2005 e ne chiedeva la parziale riforma; nel reiterare le ragioni di opposizione già<br />

svolte in primo grado, affermavo di aver effettuato, in data 22-3-2003, il pagamento<br />

della pretesa contributiva azionata con cartella esattoriale, al solo scopo di evitare l’esecuzione;<br />

poiché la pretesa stessa era stata riconosciuta illegittima dal primo Giudice,<br />

la somma pagata avrebbe dovuto esserle in ogni caso restituita; produceva la cartella<br />

esattoriale e la prova dell’avvenuto pagamento.<br />

Si costituiva l’INPS e resisteva al gravame; eccepiva l’inammissibilità dell’appello<br />

per tardività della allegazione del pagamento e della produzione documentale effet-

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