INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Corte di Appello 723<br />
CORTE DI APPELLO<br />
Sezioni Civili<br />
Processo civile - Giuramento decisorio - INPS - Deferibilità - Condizioni.<br />
Corte di Appello di Ancona, Sez. Lavoro - 27.04/15.05.2007, n. 177 -<br />
Pres. Taglienti - Rel. Miconi - B. (Avv.ti Recanatesi, Discepolo) - INPS<br />
(Avv.ti Mazzaferri, Fiori, Vittori).<br />
Il giuramento decisorio, deferito al legale rappresentante dell'Istituto previdenziale<br />
attraverso la formula de veritate anziché de scientia, deve essere<br />
dichiarato inammissibile.<br />
FATTO — Con ricorso depositato in data 23.06.2003 dinanzi al Giudice del<br />
Lavoro di Ancona la società B. M. e C. s.n.c. impugnava il verbale di accertamento<br />
ispettivo INPS dell’8.2.2000, asserendo l’erroneità dell’addebito di contributi per presunti<br />
pagamenti in nero alla dipendente G. M., desunto da una segnalazione della<br />
Guardia di Finanza. Esponeva la società ricorrente di non essere mai stata oggetto di<br />
verifica della Guardia di Finanza e di non aver mai corrisposto alcuna somma aggiuntiva<br />
a G. M. Insisteva per tali motivi per l’infondatezza del verbale ispettivo e per la<br />
condanna dell’INPS alla restituzione della somma di € 1.317 oltre interessi.<br />
Si costituiva e resisteva in giudizio l’INPS, chiedendo il rigetto del ricorso, atteso<br />
che la corresponsione di somme in nero alla dipendente G. M. era stata ammessa da B.<br />
M. alla Guardia di Finanza in data 9.11.1999.<br />
Il Tribunale, disposta l’acquisizione del verbale della Guardia di Finanza redatto<br />
nei confronti della ditta ricorrente, con sentenza del 30-3-2005 accoglieva parzialmente<br />
il ricorso e dichiarava illegittima la pretesa contributiva INPS per € 1.317 contenuta<br />
nel verbale ispettivo dell’8-2-2002; respingeva la domanda di restituzione, ritenendo<br />
che la ricorrente non avesse allegato e dimostrato di aver effettuato il pagamento della<br />
somma suddetta, pagamento implicitamente contestato dall’Ente, che aveva svolto<br />
domanda riconvenzionale per ottenerlo.<br />
Avverso la sentenza proponeva appello la B. M. & C. Snc con ricorso depositato<br />
il 9-6-2005 e ne chiedeva la parziale riforma; nel reiterare le ragioni di opposizione già<br />
svolte in primo grado, affermavo di aver effettuato, in data 22-3-2003, il pagamento<br />
della pretesa contributiva azionata con cartella esattoriale, al solo scopo di evitare l’esecuzione;<br />
poiché la pretesa stessa era stata riconosciuta illegittima dal primo Giudice,<br />
la somma pagata avrebbe dovuto esserle in ogni caso restituita; produceva la cartella<br />
esattoriale e la prova dell’avvenuto pagamento.<br />
Si costituiva l’INPS e resisteva al gravame; eccepiva l’inammissibilità dell’appello<br />
per tardività della allegazione del pagamento e della produzione documentale effet-