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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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716 Sezioni Civili<br />

20.7.1983 e che il fallimento era stato chiuso con decreto del 16.6.1989, per cui la<br />

società era ormai da tempo estinta. Eccepivano in ogni caso la prescrizione del credito.<br />

Nella resistenza dell’INPS, il Tribunale accoglieva l’opposizione. Tale decisione<br />

veniva riformata dalla Corte di Appello di Ancona con la sentenza qui impugnata.<br />

La Corte territoriale osservava che la società non si era affatto estinta a seguito<br />

della dichiarazione di fallimento e della successiva chiusura della procedura concorsuale<br />

ed era tornata in bonis dopo la chiusura del fallimento. Rilevava, altresì, che<br />

anche nella ipotesi di chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo la società<br />

continua a restare in vita fino a quando siano pendenti rapporti giuridici attivi o passivi<br />

e vertenze giudiziarie. Di conseguenza la mancata opposizione da parte della società<br />

alla cartella di pagamento ed al ruolo comportava la definitività del ruolo medesimo.<br />

Concludeva la Corte che una volta divenuto definitivo il ruolo per la mancata impugnazione<br />

da parte della società, non sussisteva neppure un interesse attuale e concreto<br />

dei singoli soci illimitatamente responsabili ad eccepire la prescrizione del credito, in<br />

mancanza di analoga eccezione da parte della società.<br />

Per la cassazione di tale sentenza i due soci hanno proposto ricorso sostenuto da<br />

quattro motivi. L’INPS resiste con controricorso.<br />

DIRITTO — Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione delle norme<br />

relative alla rappresentanza della società in nome collettivo e omessa motivazione e<br />

sostengono che, avendo essi la rappresentanza legale della società, l’opposizione alla<br />

cartella di pagamento ed al ruolo doveva intendersi proposta anche a nome e nell’interesse<br />

della società medesima.<br />

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione delle norme sulla estinzione<br />

delle società di persone e omessa motivazione e sostengono che la chiusura del<br />

fallimento di una società di persone comporta l’estinzione della stessa società quando<br />

la chiusura non avvenga in conseguenza di un concordato o per inesistenza del passivo.<br />

Sostengono altresì che una volta liquidate tutte le attività la società di persone si<br />

estingue restando per i creditori insoddisfatti soltanto la possibilità di rivalersi sui soci<br />

illimitatamente responsabili. Ritengono di conseguenza die la cartella di pagamento<br />

dovesse essere emessa nei confronti dei soci e non della società.<br />

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 100 c.p.c. e omessa motivazione,<br />

i ricorrenti sostengono di avere interesse ad impugnare la cartella di pagamento,<br />

in quanto illimitatamente responsabili per le obbligazione della società, nonché di aver<br />

interesse ad eccepire la prescrizione del credito vantato dall’INPS.<br />

Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 2939 C.C. e omessa motivazione,<br />

i ricorrenti osservano che la prescrizione può essere opposta da chiunque ne<br />

abbia interesse, qualora la parte non la faccia valere.<br />

In controricorso l’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché proposto<br />

oltre il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. Rileva l’intimato che la sentenza<br />

impugnata è stata notificata il 7 settembre 2004, mentre il ricorso per cassazione è<br />

stato notificato il 12 novembre 2004, e quindi oltre il termine di 60 giorni previsto<br />

dalla legge.<br />

L’eccezione dell’INPS è fondata.<br />

A norma dell’art. 24 comma 6 del d.lgs. n. 46 del 1999 il giudizio di opposizione

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