INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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716 Sezioni Civili<br />
20.7.1983 e che il fallimento era stato chiuso con decreto del 16.6.1989, per cui la<br />
società era ormai da tempo estinta. Eccepivano in ogni caso la prescrizione del credito.<br />
Nella resistenza dell’INPS, il Tribunale accoglieva l’opposizione. Tale decisione<br />
veniva riformata dalla Corte di Appello di Ancona con la sentenza qui impugnata.<br />
La Corte territoriale osservava che la società non si era affatto estinta a seguito<br />
della dichiarazione di fallimento e della successiva chiusura della procedura concorsuale<br />
ed era tornata in bonis dopo la chiusura del fallimento. Rilevava, altresì, che<br />
anche nella ipotesi di chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo la società<br />
continua a restare in vita fino a quando siano pendenti rapporti giuridici attivi o passivi<br />
e vertenze giudiziarie. Di conseguenza la mancata opposizione da parte della società<br />
alla cartella di pagamento ed al ruolo comportava la definitività del ruolo medesimo.<br />
Concludeva la Corte che una volta divenuto definitivo il ruolo per la mancata impugnazione<br />
da parte della società, non sussisteva neppure un interesse attuale e concreto<br />
dei singoli soci illimitatamente responsabili ad eccepire la prescrizione del credito, in<br />
mancanza di analoga eccezione da parte della società.<br />
Per la cassazione di tale sentenza i due soci hanno proposto ricorso sostenuto da<br />
quattro motivi. L’INPS resiste con controricorso.<br />
DIRITTO — Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione delle norme<br />
relative alla rappresentanza della società in nome collettivo e omessa motivazione e<br />
sostengono che, avendo essi la rappresentanza legale della società, l’opposizione alla<br />
cartella di pagamento ed al ruolo doveva intendersi proposta anche a nome e nell’interesse<br />
della società medesima.<br />
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione delle norme sulla estinzione<br />
delle società di persone e omessa motivazione e sostengono che la chiusura del<br />
fallimento di una società di persone comporta l’estinzione della stessa società quando<br />
la chiusura non avvenga in conseguenza di un concordato o per inesistenza del passivo.<br />
Sostengono altresì che una volta liquidate tutte le attività la società di persone si<br />
estingue restando per i creditori insoddisfatti soltanto la possibilità di rivalersi sui soci<br />
illimitatamente responsabili. Ritengono di conseguenza die la cartella di pagamento<br />
dovesse essere emessa nei confronti dei soci e non della società.<br />
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 100 c.p.c. e omessa motivazione,<br />
i ricorrenti sostengono di avere interesse ad impugnare la cartella di pagamento,<br />
in quanto illimitatamente responsabili per le obbligazione della società, nonché di aver<br />
interesse ad eccepire la prescrizione del credito vantato dall’INPS.<br />
Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 2939 C.C. e omessa motivazione,<br />
i ricorrenti osservano che la prescrizione può essere opposta da chiunque ne<br />
abbia interesse, qualora la parte non la faccia valere.<br />
In controricorso l’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché proposto<br />
oltre il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. Rileva l’intimato che la sentenza<br />
impugnata è stata notificata il 7 settembre 2004, mentre il ricorso per cassazione è<br />
stato notificato il 12 novembre 2004, e quindi oltre il termine di 60 giorni previsto<br />
dalla legge.<br />
L’eccezione dell’INPS è fondata.<br />
A norma dell’art. 24 comma 6 del d.lgs. n. 46 del 1999 il giudizio di opposizione