04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

azioni dirette all’indirizzo del destinatario, ma soprattutto perché il codice civile e il<br />

codice postale, quest’ultimo sin dalla sua prima, risalente stesura, dettano una disciplina<br />

specifica coerente e concorrente, che. per il cod. postale, è ora riprodotta tralatiziamente<br />

nell’inciso (d.P.R. n. 382/’82, art. 38. 2° comma) "le corrispondenze raccomandate<br />

possono essere consegnate dai portalettere... ai portieri delle case.., fatta eccezione<br />

per le corrispondenze raccomandate nelle quali sia stata aggiunta l’indicazione ‘a lui<br />

solo’ od altra equivalente..", che valorizza la presunzione di conoscenza (art. 1335.<br />

Cod. civ.) a cui fa espresso riferimento la Corte territoriale nel contesto della sua motivazione,<br />

dove, appunto, lo richiama, e trova autorevole conferma, fra l’altro, nelle sentenze<br />

di questa Corte nn. 2895/71; 282/79; 5393/92; 8180/96; 4310/02; 8073/02;<br />

771/04.<br />

In questo contesto, la mancanza di una prova dirimente favorevole alla tesi del dr.<br />

E. da cui emerga la sua assenza di colpa nella mancata conoscenza della raccomandata<br />

dell’Istituto pervenuta al suo indirizzo e ricevuta dal portiere impedisce l’accoglimento<br />

della sua domanda di rimessione in termini.<br />

Nulla per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152. disp.att. c.p.c., nel<br />

testo anteriore a quello di cui all’art. 42, comma 11°. del d.l. n. 269 del 30 settembre<br />

2003. convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), inapplicabile ratione temporis.<br />

(Omissis)<br />

Corte di Cassazione 715<br />

Processo civile - Rito del lavoro artt. 442 e segg. c.p.c. - Applicabilità -<br />

Giudizio di opposizione a ruolo.<br />

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, 02.03.2007, n. 4939 - Pres. Ciciretti -<br />

Rel. D’Agostino - P.G. Patrone - N.A. e M.S. (Avv.ti Menghini,<br />

Molinelli), INPS (Avv.ti Maritato, Correra, Coretti).<br />

Al giudizio di opposizione a ruolo si applica integralmente il rito del lavoro,<br />

a norma dell’art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46 del 1999, con conseguente<br />

esclusione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai<br />

sensi del combinato disposto degli artt. 2,3 e 4 della legge n. 742 del 1969.<br />

FATTO — Con ricorso del 15.6.2001 al Tribunale di Ancona, N. A. e M. S., nella<br />

loro qualità di soci della M. & N. Electronic s.n.c., proponevano opposizione avverso<br />

la cartella di pagamento, notificata alla società il 24.5.2001, con la quale era stato intimato<br />

alla società il pagamento di somme iscritte a ruolo dall’INPS per contributi previdenziali<br />

dovuti dalla stessa società negli anni dal 1976 al 1983. A sostegno del ricorso<br />

gli opponenti osservavano che la società era stata dichiarata fallita con sentenza del

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!