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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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714 Sezioni Civili<br />

Processo civile - Lettera raccomandata ricevuta dall’addetto alla portineria<br />

dello stabile - Presunzione di conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c.<br />

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, 12.03.2007, n. 5619 - Pres. Ravagnani<br />

- Rel. Cellerino - P.G. Patrone - E.A. (Avv. Ichino), INPS (Avv.ti<br />

Maritato, Correra, Coretti).<br />

Ai sensi dell’art. 38, comma 2°, DPR n. 382/82 (codice postale), la consegna<br />

della corrispondenza raccomandata al portiere dello stabile in cui risiede<br />

il destinatario fa venire ad esistenza una presunzione di conoscenza da<br />

parte del destinatario.<br />

FATTO e DIRITTO — Contro la sentenza descritta in epigrafe della Corte d’appello<br />

di Milano che. confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda<br />

che A. E. ha proposta nei confronti dell’<strong>Inps</strong> per essere rimesso in termini ai fini del<br />

conclusivo perfezionamento della domanda di riscatto degli anni di laurea presentata<br />

nel 1983, essendo venuto a conoscenza nel settembre 1998 che l’Amministrazione<br />

aveva accettato la domanda comunicandogli con raccomandala a.r. del 1° febbraio 91,<br />

ricevuta dalla portiera P. R., le modalità per il suo perfezionamento, il ricorrente propone<br />

ricorso per cassazione affidato a un duplice motivo, contestando, anche per vizi di<br />

motivazione, che i portieri degli stabili possano ricevere la corrispondenza indirizzata<br />

ai destinatari (richiamando Cass. n. 4832/’86) e postulando la necessità di estendere<br />

alla consegna della corrispondenza privata le garanzie in tema di notificazioni.<br />

La sentenza d’appello ha ritenuto, infatti, che, esclusa l’applicabilità delle regole<br />

in tema di notificazione degli atti, la comunicazione era stata ricevuta dal portiere dello<br />

stabile, secondo "la deposizione della R., che risulta così espletare sin dal 1983 servizio<br />

di portineria anche per il n. 10" (indirizzo dell’E.), sicché la mancata conoscenza<br />

del suo contenuto "rientrava nella sfera del destinatario".<br />

L’Istituto resiste con controricorso.<br />

Il Pubblico Ministero, con requisitoria scritta e notificata alle parti, resa in applicazione<br />

dell’art. 375, cod.proc.civ., ha chiesto che il ricorso sia rimesso alla pubblica<br />

udienza per le ragioni ivi esplicitate.<br />

Premesso che la requisitoria del P.M. non è ostativa all’esame camerale della<br />

questione, tenuto anche conto che, ove la Corte ritenga che la decisione del ricorso<br />

presenti aspetti di evidenza compatibili con l’immediata decisione, essa ben può pronunciarsi<br />

(v. Cass., n. 12384/05) non essendo affatto tenuta a condividere le conclusioni<br />

del P.M., il ricorso deve essere rigettato.<br />

Anzitutto il richiamo di parte ricorrente alla sentenza di questa Corte n. 4832/86<br />

non e appropriato, riguardando quella fattispecie il rifiuto di un portiere di stabile condominiale<br />

di prendere in consegna corrispondenza recapitata a mano da corrieri privati<br />

(così la massima ufficiale della Corte).<br />

Né la tesi che valorizza la necessità di estendere le garanzie procedimentali delle<br />

notificazioni alle comunicazioni extra processuali appare meritevole di considerazione<br />

non solo perché appesantirebbe inutilmente i rapporti interpersonali fondati su dichia-

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