INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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4. — Peraltro, l’art. 10 comma 1 del Decreto Legislativo n. 503/1992 prevede che<br />
a decorrere dal 1.1.1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e<br />
degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per<br />
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza<br />
esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani,<br />
degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti<br />
l’ammontare corrispondente al trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori<br />
dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella<br />
misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Le pensioni di anzianità<br />
ed i trattamenti anticipati di anzianità nelle forme esclusive non sono cumulabili con<br />
redditi di lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella<br />
misura prevista dal comma 1. I pensionati sono tenuti a produrre la dichiarazione dei<br />
redditi.<br />
5. — La Legge n. 537.1993, art. 11 comma 9 ha sostituito il comma 6 dell’art 10<br />
del Decreto Legislativo n. 503.1992, confermando che le pensioni di anzianità non<br />
sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con i redditi di<br />
lavoro autonomo nella misura prevista dal comma 1. Le quote di pensione di anzianità<br />
a carico delle gestioni artigiani, commercianti e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni<br />
non sono cumulabili con il reddito di lavoro autonomo nella misura del 50 per cento<br />
fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali<br />
ed assistenziali. Le predette pensioni rimangono incumulabili nella loro interezza<br />
con i redditi da lavoro dipendente. La disposizione vuol significare che un artigiano<br />
il quale maturi il diritto alla pensione di anzianità può continuare a rimanere<br />
iscritto negli appositi elenchi (vale a dire può continuare l’attività di impresa) e tuttavia<br />
può percepire una parte della pensione di anzianità, dato che la stessa è incumulabile<br />
con il reddito da “lavoro autonomo” nella misura del 50% e fino a concorrenza del reddito<br />
stesso.<br />
6. — Sembra doversi ricavare dalla terminologia usata dal legislatore che la<br />
nozione di reddito da lavoro autonomo di cui alle norme precitate sia diversa e non<br />
sovrapponibile alla normativa fiscale. Infatti la legge ha qualificato espressamente<br />
“autonoma” la natura del reddito ritratto da imprese artigiane e commerciali, ai<br />
limitati fini che qui interessano, adottando il termine “autonomo” in una accezione<br />
diversa e più ampia di quella usata dal legislatore fiscale. Ai fini del cumulo con la<br />
pensione di anzianità, la legge distingue tra lavoro dipendente e lavoro non dipendente,<br />
qualificato quest’ultimo - forse con una qualche disarmonia di linguaggio<br />
rispetto all’ordinamento giuridico generale - come lavoro “autonomo”, e tuttavia<br />
con chiaro riferimento al reddito prodotto da artigiani, commercianti e lavoratori<br />
agricoli. Ne deriva che, ai fini del divieto di cumulo con la pensione di anzianità,<br />
anche il reddito di una società artigiana è considerato reddito da lavoro autonomo,<br />
al pari di quello derivante dall’esercizio del commercio e da lavoro agricolo in<br />
forma autonoma.<br />
7. — Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Le spese del processo<br />
non sono ripetibili, attesa la natura della controversia.<br />
(Omissis)<br />
Corte di Cassazione 713