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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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712 Sezioni Civili<br />

vità lavorativa, in una società in nome collettivo di natura artigiana;<br />

- la tesi dell’assicurato, nel senso che tale reddito non è reddito di lavoro autonomo<br />

ma reddito di impresa artigiana e quindi non è compreso nel divieto di cumulo, non<br />

può essere condivisa, in quanto la legislazione previdenziale adotta al riguardo una<br />

nozione di reddito di lavoro autonomo diversa e più ampia di quella fiscale;<br />

- l’art. 11 comma 9 della Legge n. 537.1993 ha consentito a commercianti, artigiani<br />

e coltivatori diretti il parziale cumulo della pensione di anzianità dei redditi di<br />

lavoro autonomo da loro conseguito, il che comporta come ai fini che qui interessano<br />

che il reddito di una impresa artigiana sia considerato reddito di “lavoro autonomo”;<br />

- la norma suddetta sarebbe stata inutile se il reddito di impresa artigiana fosse<br />

già stato esente dal divieto di cumulo;<br />

- il fatto che dopo il pensionamento per anzianità il M. sia rimasto socio soltanto<br />

“di capitale” non muta i termini della questione, posto che comunque i redditi dell’impresa<br />

sociale gli vengono attribuiti in virtù della sua partecipazione alla società in<br />

nome collettivo, tenuto anche conto della persistente presenza dell’attore in società e<br />

dei suoi compiti di rappresentanza.<br />

Ha proposto ricorso per Cassazione M. M. deducendo unico, articolato motivo.<br />

Resiste con controricorso l’INPS.<br />

DIRITTO — 2. — Con l’unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione<br />

e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 n. 3 CPC., degli artt. 10 comma 6 bis del<br />

Decreto Legislativo n. 503.1991 come modificato dalla Legge n. 537.1993 e 12 della<br />

Disposizioni sulla Legge in generale, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria<br />

motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC: le citate<br />

disposizioni non sembrano consentire una identificazione della nozione di reddito di<br />

lavoro autonomo diversa da quella propriamente tecnica individuata dall’art 49 del<br />

D.P.R. n, 917/1986. Il tenore letterale della legge non consente diverse interpretazioni<br />

e quindi l’incumulabilità devesi ritenere vigente per i soli redditi di lavoro autonomo<br />

derivanti dall’esercizio di arti e professioni, mentre nessun vincolo di incumulabilità<br />

sussiste in relazione a redditi di impresa commerciale. Le argomentazioni della Corte<br />

di Appello in punto di applicazione dell’art 11 comma 9 della Legge n. 537.1993 sono<br />

apodittiche e fondate su di un equivoco interpretativo, posto che la Corte utilizza<br />

impropriamente la nozione di lavoratore autonomo al fine di chiarire il significato di<br />

una disposizione relativa al reddito da lavoro autonomo. Del pari non è condivisibile<br />

l’ulteriore assunto secondo il quale la cessazione dell’attività lavorativa non comporta<br />

che il reddito rimanga di “lavoro autonomo”, sembrando invece che in tal caso il reddito<br />

sia piuttosto riferibile a capitale.<br />

3. — Il ricorso è infondato. Va premesso che, in base alla normativa fiscale di cui<br />

al D.P.R. n. 917/1986 e succ. modd., il reddito derivante dalla partecipazione ad una<br />

società in nome collettivo esercente attività artigiana è reddito di impresa e come tale,<br />

in base alla detta legislazione ed ai riferimenti civilistici in essa contenuti, deve qualificarsi<br />

reddito di impresa (nella specie, artigiana). Tale reddito, ove debba farsi riferimento<br />

alla sola normativa fiscale, non sarebbe previsto nella norma che stabilisce il<br />

divieto di cumulo con la pensione di anzianità e quindi sarebbe totalmente con essa<br />

pensione cumulabile.

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