INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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sualmente acquisite-.<br />
Di conseguenza, avendo il Tribunale di Chieti erroneamente esercitato i poteri in<br />
materia di valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (che assume particolare<br />
delicatezza nel processo del lavoro e previdenziale, dove il disposto dell’art.<br />
421 cod. proc. civ. rende più penetrante il potere del giudice sempre, peraltro, in relazione<br />
a prove previste ex lege come tali), la relativa sentenza deve essere cassata con<br />
rinvio della causa ad altro giudice - che si designa nella Corte di appello di Pescara -<br />
perché proceda al riesame della controversia attenendosi ai criteri suindicati e dando,<br />
poi, corretta motivazione al proprio decisum.<br />
II Giudice del rinvio provvederà, altresì, in ordine alle spese di giudizio (art. 385,<br />
terzo comma, cod. proc. civ.), tenendo peraltro conto - all’eventualità di soccombenza<br />
dell’originario ricorrente - del disposto dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.<br />
(Omissis)<br />
Corte di Cassazione 711<br />
Pensioni - Cumulo - Reddito da lavoro autonomo - Reddito di partecipazione<br />
in società artigiana - Inclusione - Fondamento.<br />
Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, 11.04.2007, n. 8724 - Pres. Mattone -<br />
Rel. Di Nubila - P.M. Abritti - M. (Avv. Del Rosso) - INPS (Avv. ti Riccio,<br />
Valente, Biondi).<br />
Ai fini del divieto di cumulo con la pensione di anzianità anche il reddito di<br />
una società artigiana è considerato reddito da lavoro autonomo, al pari di<br />
quello derivante dall’esercizio del commercio e da lavoro agricolo in forma<br />
autonoma posto che la legislazione previdenziale, adottando una nozione di<br />
reddito da lavoro autonomo più ampia di quella adoperata nella legislazione<br />
fiscale, distingue tra lavoro dipendente e lavoro non dipendente, qualificando<br />
quest’ultimo come lavoro "autonomo" con chiaro riferimento al reddito<br />
prodotto da artigiani, commercianti e lavoratori agricoli.<br />
FATTO — 1. — Con sentenza in data 7.2.2002, depositata il 5.3.2002, il<br />
Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda proposta da M. M., dichiarava il<br />
di lui diritto a cumulare la pensione di anzianità con il reddito derivante dalla partecipazione<br />
ad una società in nome collettivo. Proponeva appello l’INPS e la Corte di<br />
Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda<br />
proposta dall’assicurato, con la seguente motivazione:<br />
- il reddito di cui trattasi, del quale il M. rivendica la cumulabilità con la pensione<br />
di anzianità, deriva dalla qualità di socio, non partecipante alla diretta e manuale atti-