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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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710 Sezioni Civili<br />

prevede che il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alla prestazione di vecchiaia,<br />

invalidità e superstiti si intende verificato anche quando i contributi non siano<br />

effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale, sempreché<br />

il rapporto di lavoro risulti da documenti o prove certe come si è verificato nel<br />

caso in questione". Per la cassazione di tale sentenza l’I.N.P.S. propone ricorso affidato<br />

ad un unico complesso motivo e notificato a F. R. quale vedova di D. A. (deceduto<br />

nelle more del giudizio).<br />

L’intimata F. R., ut supra, resiste con controricorso e deposita memoria ex art.<br />

378 cod. proc. civ..<br />

DIRITTO —1 — Con l’unico motivo di ricorso l’Istituto ricorrente - denunciando<br />

"violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 e 2116 cod. civ., 4 della legge<br />

n. 222/1984; nonché vizio di motivazione" - rileva criticamente che "l’onere di provare<br />

la sussistenza del presupposto rapporto di lavoro non può ritenersi assolto in sede processuale<br />

mediante la sola produzione delle attestazioni contenute nel libretto di lavoro"<br />

ed addebita al Giudice di appello di "avere omesso di pronunciarsi su un punto decisivo<br />

della controversia, che aveva formato oggetto di specifico gravame da parte di esso<br />

ricorrente, non consentendo un adeguato controllo sul criterio logico seguito nell’iter<br />

valutativo posto a fondamento del proprio convincimento".<br />

2 — II ricorso come dianzi proposto è meritevole di accoglimento.<br />

Al riguardo, il Tribunale di Chieti nell’affermare applicabile il principio dell’automaticità<br />

delle prestazioni previdenziali in relazione alla (ritenuta) esistenza di due<br />

diversi rapporti di lavoro intrattenuti dal D. alle dipendenze di differenti datori di lavoro<br />

- ha considerato provata la domanda dell’originario ricorrente in base al contenuto<br />

del libretto di lavoro prodotto in giudizio dall’interessato: libretto di lavoro che, quindi,<br />

è stato ritenuto "prova certa" sulla sussistenza dei rapporti di lavoro indicati in detto<br />

documento di parte.<br />

Siffatta statuizione si appalesa errata in quanto - come statuito da questa Corte<br />

con giurisprudenza consolidata (ex plurimis: Cass. n. 10519/1996, Cass. n. 9290/2000,<br />

Cass. n. 7767/1992) - le annotazioni e le dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro<br />

(istituito con finalità meramente burocratiche dalla legge 10 gennaio 1935 n. 112),<br />

aventi natura di scrittura privata e consistenti in dichiarazioni unilaterali del datore di<br />

lavoro, non valgono da sole a dimostrare con certezza la durata e il contenuto del rapporto<br />

di lavoro, potendo solo costituire un valido indice presuntivo che può essere utilizzato<br />

esclusivamente in concorso con altri idonei elementi probatori: per cui le relative<br />

indicazioni, mentre sono contrastabili con ogni rituale mezzo di prova (perché il<br />

divieto sancito dall’art. 2722 cod. civ. è limitato alla prova contro documenti che racchiudano<br />

una convenzione fra le parti), possono essere apprezzate - solo in rapporto ad<br />

idonee risultanze probatorie - dal giudice competente nell’ambito del suo potere di<br />

valutazione discrezionale ex art. 116 cod. proc. civ..<br />

Nella specie, pertanto, la parte non poteva ricavare elementi di prova a proprio<br />

favore, al fine del soddisfacimento dell’onere di cui all’articolo 2697 cod. civ., da mere<br />

dichiarazioni aventi valenza indiziaria, nè poteva essere esonerata dal cennato onere da<br />

parte del giudice del merito - il quale, al contrario, avrebbe dovuto pervenire alla decisione<br />

assunta in base alla valutazione complessiva della risultanze probatorie proces-

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