04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

inapplicabile "ratione temporis”; infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio<br />

introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso<br />

introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2<br />

ottobre 2003 (data di entrata in vigore del predetto decreto legge) (Cass. 1 Marzo 2004<br />

n. 4165 (1); nello stesso senso, di motivazione, S.U. 24 febbraio 2005 n, 3814 (2)).<br />

(Omissis)<br />

(1) V. in q. Riv., 2004, p. 512<br />

(2) Idem, 2005, p. 66<br />

Corte di Cassazione 709<br />

Processo civile - Sussistenza del rapporto di lavoro - Prova - Tramite esibizione<br />

del libretto di lavoro - Insufficienza.<br />

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, 12.04.2007, n. 8789 - Pres. lanniruberto<br />

- Rel. Balletti - P.M. Nardi - INPS (Avv. ti Riccio, Valente) - F.<br />

(Avv. Assennato).<br />

Le annotazioni e le dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro, aventi<br />

natura di scrittura privata e consistenti in dichiarazioni unilaterali del datore<br />

di lavoro, non valgono da sole a dimostrare con certezza la durata e il<br />

contenuto del rapporto di lavoro, potendo costituire solo un valido indice<br />

presuntivo che può essere utilizzato esclusivamente in concorso con altri<br />

idonei elementi probatori.<br />

FATTO — Con ricorso dinanzi al Pretore-Giudice dei lavoro di Chieti A. D. conveniva<br />

in giudizio l’I.N.P.S. per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità<br />

con ogni relativa conseguenza economica.<br />

Si costituiva in giudizio l’I.N.P.S. che impugnava integralmente la domanda attorea<br />

e ne chiedeva il rigetto.<br />

L’adito Giudice del lavoro accoglieva il ricorso del D. e - su impugnativa<br />

dell’I.N.P.S. e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Chieti (quale giudice del<br />

lavoro di secondo grado) rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento<br />

delle spese del grado.<br />

Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che; a)<br />

"dalle risultanze processuali è risultato che il D. aveva prodotto la copia del libretto di<br />

lavoro dal quale si evinceva che nel quinquennio precedente la domanda erano stati<br />

versati contributi per 149 settimane risultando, pertanto, i periodi lavorativi sufficienti<br />

per integrare il requisito contributivo carente"; b) "l’art. 40 della legge n. 153/1969

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!