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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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708 Sezioni Civili<br />

Non risultano invece trattati i temi specifici della presente causa.<br />

Sulla prima questione, relativa alla nozione di intera retribuzione, la Corte condivide<br />

la interpretazione della sentenza impugnata sull’art. 1, comma 5, Legge 14 dicembre<br />

1970, n. 1088.<br />

La disposizione in esame riconosce una indennità giornaliera durante il periodo<br />

delle cure; il presupposto è che vi sia stato o ricovero in casa di cura (forma originariamente<br />

prevalente), o cura ambulatoriale (possibilità emersa successivamente, con il<br />

progredire della scienza medica); viene corrisposta per un periodo di 180 giorni in<br />

misura pari alla indennità per malattia comune, e, per il periodo successivo, in minor<br />

misura.<br />

Poiché essa serve a fornire i mezzi di sostentamento durante la mancanza dell’attività<br />

lavorativa, è, come la indennità di malattia, incompatibile con la retribuzione.<br />

La norma parla di "intera retribuzione" Con tale espressione si deve intendere la<br />

retribuzione che consente appunto il sostentamento, e cioè quella fissa, che ne costituisca<br />

la parte preponderante; mentre non si deve ritenere quella parte variabile, marginale,<br />

e comunque minoritaria, legata alla presenza in servizio. Nel caso di specie la<br />

indennità di risultato non percepita dalla E. ammonta a Lit. 194.000 complessive nell’arco<br />

di 105 giorni di assenza. La opposta interpretazione condurrebbe al cumulo della<br />

indennità post sanatoriale o post. ambulatoriale con la retribuzione fissa e continuativa,<br />

con una locupletazione contraria alla ratio legis.<br />

Anche sulla seconda questione la sentenza impugnata ha interpretato correttamente<br />

l’articolo 2, primo comma, Legge 14 dicembre 1970, n. 1088 e l’articolo 5,<br />

primo comma Legge 6 agosto 1975, n. 419.<br />

Trattasi della indennità per il periodo successivo alle cure, prevista, in origine,<br />

dall’art. 2.Legge 14 dicembre 1970, n. 1088) e denominata, pour cause, post-sanatoriale,<br />

perché riconosciuta solo dopo un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un<br />

luogo di cura per tubercolosi (in relazione alle modalità di cura del tempo, sopra cennate),<br />

per la durata di 24 mesi; tale indennità non è cumulabile con l’indennità giornaliera<br />

di cui all’art. 1, ma è cumulabile con la retribuzione. Successivamente l’art. 5<br />

della Legge 6 agosto 1975, n. 419 ha esteso tale beneficio anche al periodi successivi<br />

alle cure ambulatoriali, di durata non inferiore ai 60 giorni; detta indennità, denominata<br />

anch’essa giornaliera, come quella di cui all’art. 1 Legge 14 dicembre 1970, n. 1088,<br />

è di importo e di durata pari alla indennità post-sanatoriale. Anche il presupposto reddituale<br />

è identico a quello della indennità post-sanatoriale, nel senso che l’art. 5 richiede<br />

che durante il periodo di cura ambulatoriale (non in quello successivo coperto dalla<br />

indennità giornaliera di cui all’art. 5), l’assicurato non abbia svolto attività lavorativa.<br />

Ora, poiché il requisito temporale previsto in entrambe le disposizioni è di un<br />

periodo di cura sanatoriale o ambulatoriale non inferiore ai 60 giorni, le due norme<br />

sembrano ancorare i benefici alla gravità della malattia, misurata dalla lunghezza delle<br />

cure, sanatoriali o ambulatoriali, che quindi devono essere continuative, e non ottenibili<br />

per sommatoria.<br />

Il ricorso va pertanto respinto.<br />

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art.<br />

152.d.a.c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui all’art. 42, comma 11, del d.l n. 269<br />

del 30 settembre 2003, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326, nella specie

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