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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Corte di Cassazione 707<br />

FATTO — La signora E. E., sul presupposto di avere cumulato 105 giorni di cura<br />

tubercolare nel corso degli anni 1998, 1999 e 2000 (precisamente 46 giorni nel 1998,<br />

11 nel 1999 e 48 nel 2000), ha chiesto al Tribunale di Pisa di condannare l’<strong>Inps</strong> a<br />

pagarle l’indennità giornaliera per cura ambulatoriale prevista dall’art. 1 Legge 14<br />

dicembre 1970, n. 1088 e l’indennità post cura ambulatoriale prevista dall’articolo 5<br />

Legge 6 agosto 1975, n. 419.<br />

La domanda, accolta dal primo giudice, è stata respinta dalla Corte d’Appello di<br />

Firenze, con sentenza 3 febbraio, 21 aprile 2004 n. 147.<br />

Le questioni controverse in causa sono due: 1. se per intera retribuzione da parte<br />

del datore di lavoro, il cui godimento esclude il diritto alla indennità giornaliera, a<br />

norma dell’articolo 1,.comma cinque,. Legge 14 dicembre 1970, n. 1088, debba intendersi<br />

la retribuzione fissa e continuativa, od anche quella collegata alla presenza sul<br />

posto di lavoro ed ai risultati; 2. se il periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero<br />

sanatoriale, a norma dell’articolo 2 legge 1088, o di cure ambulatoriali, a norma dell’articolo<br />

5 legge 419, debba essere consecutivo, oppure possa essere raggiunto con la<br />

sommatoria di più periodi più brevi.<br />

Il giudice di appello, sul primo quesito, ha ritenuto che nella ratio della legge<br />

1088 il riferimento all’intera retribuzione attiene alla nozione di retribuzione non<br />

variabile e quindi non comprensiva di elementi eventuali dovuti a contingenti mutamenti<br />

del regime della prestazione; sul secondo quesito ha ritenuto che il periodo di 60<br />

giorni deve essere cumulativo e non ottenuto per sommatoria.<br />

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la E., con unico complesso<br />

motivo.<br />

L’istituto intimato si è costituito con controricorso, resistendo.<br />

DIRITTO - Con unico complesso motivo la ricorrente, deducendo violazione e<br />

falsa applicazione degli artt. 15 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in Legge 6<br />

luglio 1939, n. 1272; 1 e 2 Legge 14 dicembre 3970, n. 1088; 5 Legge 6 agosto 1975,<br />

n. 419; 2099 e 2697 cod.civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su<br />

punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), censura le due statuizioni<br />

della sentenza impugnata.<br />

1. — per quanto riguarda il periodo di 60 giorni, adduce due argomenti: a) il calcolo<br />

per sommatoria delle giornate di cura e di assenza dal lavoro deriva dall’articolo<br />

2110 codice civile; b) poiché l’articolo 5, comma uno, legge 419 dispone che la indennità<br />

giornaliera post sanatoriale o post ambulatoriale spetta a decorrere dal giorno successivo<br />

a quello in cui si è conclusa la cura per la stabilizzazione o per guarigione clinica,<br />

sarebbe possibile la formazione progressiva del requisito temporale di 60 giorni<br />

entro i limiti della prescrizione.<br />

2. — per quanto riguarda il requisito della intera retribuzione, ritiene che il mancato<br />

percepimento della indennità di risultato sia sufficiente a negare la intera retribuzione.<br />

Le due doglianze non sono fondate.<br />

Il quadro storico ricostruttivo e la disciplina attuale della tutela sanitaria ed economica<br />

contro la tubercolosi sono stati descritti, da questa Corte con le sentenze 30<br />

luglio 2001 n. 10372 e 24 gennaio 2003 n. 1094, cui si rinvia.

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