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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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554 Capurso<br />

La rivendicazione dell’automatismo delle prestazioni (con gli oneri probatori<br />

indicati), anche in sede giudiziaria, in ipotesi di contestazione sulla computabilità dei<br />

contributi medesimi (22), è però l’unica strada percorribile nei confronti degli enti previdenziali,<br />

che pure hanno l’obbligo, di natura pubblicistica, di provvedere al recupero<br />

dei contributi omessi, perché il lavoratore non ha alcuna azione per costringere l’ente a<br />

recuperare il credito contributivo (23).<br />

In sintesi, se l’assicurato offre la prova certa della sussistenza del rapporto di<br />

lavoro non riceve alcun danno perché l’<strong>Inps</strong> deve riconoscergli l’automaticità delle<br />

prestazioni; in mancanza di tale prova certa il principio di automaticità non opera ed il<br />

lavoratore non può vantare alcuna pretesa, dovendo agire nei confronti del datore di<br />

lavoro inadempiente.<br />

Anche in questa ultima ipotesi, comunque, la denuncia realizza una tutela del<br />

diritto all’integrità contributiva, ancorché meno intensa, perché il lavoratore evita la<br />

prescrizione dei contributi e con essa la definitiva estinzione del proprio diritto all’accreditamento<br />

del periodo assicurativo.<br />

Questo effetto è dato dall’art. 3, nono comma, della legge n. 335 del 1995, che ha<br />

ridotto i termini di prescrizione dei contributi, a far data dal 1° gennaio 1996, da dieci<br />

a cinque anni, precisando tuttavia che in caso di denuncia del lavoratore o dei suoi<br />

superstiti la prescrizione resta decennale.<br />

Si tratta di disposizione molto particolare, e di problematica collocazione sistematica,<br />

perché il lavoratore non è parte del rapporto contributivo, e la denuncia non ha<br />

effetto né interruttivo, né sospensivo, ma estensivo, in quanto una volta inoltrata comporta<br />

automaticamente l’effetto di spostare in avanti l’originario termine di ulteriori<br />

cinque anni, ma la ratio è sicuramente da ricondurre alla tematica in esame, avendo il<br />

legislatore inteso - anche al fine di controbilanciare la riduzione dei termini, ed il conseguente<br />

minor spazio di operatività dell’automatismo - attribuire al lavoratore il potere<br />

di compiere un atto conservativo del proprio diritto alla integrità contributiva (24).<br />

Molte le questioni prospettate dalla dottrina ed ancora aperte: in primo luogo non<br />

vi è consenso su quale tipo di denuncia abbia tale incidenza sulla prescrizione, se cioè<br />

- chiarito che essa produce effetto anche se non è portata a conoscenza del datore di<br />

(22) Cass. 4 maggio 2002, n. 6409, in Not. Giur. Lav., 2002, 688<br />

(23) Cass. 26 maggio 2000, n. 6911, in Rep. Foro it., 2000, Previdenza sociale, n. 854, dove la<br />

S.C. precisa che il lavoratore non ha alcuno strumento “(...) per costringerli all'azione di recupero,<br />

neanche può far valere un diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato recupero, in coerenza,<br />

del resto, con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale e con la<br />

tutelabilità dell'interesse del lavoratore al versamento dei contributi mediante l'azione che lo stesso -<br />

a diretta conoscenza dei dati di fatto rilevanti - può promuovere nei confronti del datore di lavoro,<br />

affinché adempia l'obbligo, derivante dal rapporto contrattuale in essere tra le parti, di versare i contributi<br />

previdenziali”.<br />

(24) Cfr. P. CAPURSO, Prescrizione dei contributi e denuncia del lavoratore, in questa Rivista,<br />

2001, 964, ma anche L. MONTUSCHI, Sulla prescrizione dei contributi previdenziali (un profilo singolare<br />

della riforma pensionistica, in Arg. Dir. Lav., 1996, 47, il quale osserva come “(...) nella sostanza,<br />

il soggetto protetto, attraverso la denuncia, impedisce che l’automaticità della prestazione, già<br />

operante parzialmente sul terreno dell’assicurazione invalidità e vecchiaia, sia praticamente azzerata<br />

e privata della sua rilevante funzione sociale”.

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