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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Corte di Cassazione 705<br />

nuto da chi tale dubbio ha sollevato - in una controversia avente ora ad oggetto questioni<br />

attinenti ad un diritto soggettivo (diritto al trattamento pensionistico) e non invece<br />

un interesse legittimo.<br />

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 1 della legge 662 del<br />

1996, comma 260 e ss., per non essere la condotta di essa ricorrente dolosa e perché si<br />

era in presenza di una prestazione erogata sulla base di una situazione che I’Istituto<br />

doveva e poteva conoscere avendo del resto tutti i poteri per fare i dovuti accertamenti.<br />

La Corte territoriale nel respingere l’applicazione della invocata disciplina ha<br />

correttamente deciso.<br />

Ed invero è giurisprudenza costante di questa Corte di cassazione che ai fini della<br />

ripetizione di somme indebitamente corrisposte dall’INPS a titolo di prestazione previdenziale,<br />

trova applicazione non già la speciale disciplina dell’indebito previdenziale,<br />

bensì l’ordinaria disciplina dell’indebito civile nell’ipotesi in cui l’INPS abbia annullato<br />

la posizione assicurativa in ragione dell’accertamento giudiziario dell’insussistenza<br />

del rapporto di lavoro subordinato al quale tale posizione assicurativa si riferiva (cfr. al<br />

riguardo Cass. 23 maggio 1998 n. 5167 cui adde Cass. 12 gennaio 2002 n. 328 (4)).<br />

In ragione della sussistenza di un rapporto di lavoro, quale presupposto necessario<br />

per il diritto alla prestazione assicurativa, è stato precisato che in assenza di un siffatto<br />

rapporto non può trovare applicazione la legge finanziaria del 1996 - nel caso di<br />

specie invocata dalla L. - che, sia pure provvisoriamente, ha riordinato la materia, in<br />

quanto le disposizioni normative in detta legge contenute presuppongono tutte una<br />

indebita erogazione in relazione ad un rapporto pensionistico reale, direttamente in<br />

capo al lavoratore oppure, per la pensione di reversibilità, in capo agli aventi diritto dal<br />

pensionato. Ciò che il legislatore ha voluto disciplinare, infatti, con queste disposizioni<br />

che, in varia guisa, derogano alla disciplina codicistica dell’indebito - sono situazioni<br />

sempre correlate alla esistenza di un rapporto di lavoro e ad un conseguente rapporto<br />

pensionistico, che da esso direttamente o indirettamente deriva, e non invece situazioni<br />

ricollegabili a rapporti di lavoro rilevatisi fittizi, e come tali insuscettibili di creare una<br />

posizione assicurativa, ed in presenza delle quali deve trovare applicazione la disciplina<br />

ordinaria dell’art. 2033 c.c. (così sostanzialmente in motivazione: Cass. 23 maggio<br />

1998 n. 5167 cit.).<br />

Una simile conclusione si fonda su ragioni testuali, e cioè sulla lettera di tutte le<br />

normative delle leggi succedutesi nel tempo in materia di rettifiche e di restituzione di<br />

pagamenti pensionistici effettuati dall’INPS — che danno sempre per presupposto<br />

indispensabile l’esistenza di un precedente rapporto lavorativo — nonché su ragioni<br />

logico-sistematiche che ostano a che possano aversi ricadute negative in termini economici<br />

sulla solidarietà sociale — costituente la ratio fondante dell’art. 38 Cost. — in<br />

fattispecie di fittizie posizioni assicurative (ad esempio in caso di errore per mera omonimia).<br />

Il che spiega, ancora, come le normative sugli errori di calcolo o di determinazione<br />

del quantum della prestazione, per integrare disposizioni eccezionali, deroganti<br />

la generale regola della ripetibilità dell’indebito(e pur applicabili sia alle liquidazioni<br />

originarie che alle successive riliquidazioni), non siano suscettibili di una interpetrazione<br />

analogica o estensiva, tale da garantire anche posizioni non scaturenti da prestazioni<br />

lavorative di alcun genere(cfr. in argomento: Cass., Sez. Un., 5 giugno 1989 n.<br />

2701 (5), in una fattispecie riguardante l’ambito di applicabilità dell’art. 80, terzo

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