INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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704 Sezioni Civili<br />
altro rapporto di lavoro della L., quale, ad esempio, di prestazione professionale.<br />
Il motivo suddetto va rigettato.<br />
Ed invero, per evidenziare l’infondatezza di tale doglianza è sufficiente richiamare<br />
il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che - come questa Corte ha<br />
più volte ribadito - va inteso in senso rigoroso perché deve essere rispettato, oltre che<br />
per consentire al giudice di legittimità di verificare la sussistenza di un eventuale difetto<br />
di carenza di motivazione, anche per consentirgli di verificare il vizio di violazione<br />
di legge sicché particolarmente nel rito del lavoro, caratterizzato dalla presenza di termini<br />
perentori e decadenziali, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione<br />
di norme di diritto, quali quelle processuali, deve indicare anche gli elementi fattuali<br />
in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (cfr. tra le tante da<br />
ultimo: Cass. 28 luglio 2005 n. 15910). Orbene, nel caso di specie la L. non ha rispettato<br />
detto principio in quanto - con il non indicare in ricorso i punti qualificanti dei<br />
capi su cui doveva essere espletata la prova per testi e nel non specificare, quindi, l’oggetto<br />
degli ulteriori mezzi istruttori, di cui ha lamentato la mancata ammissione - non<br />
ha permesso a questa Corte di valutarne la portata, in termini di decisività della controversia,<br />
dei suddetti strumenti probatori.<br />
Sotto il versante inoltre del difetto di motivazione va evidenziato come nella fattispecie<br />
in esame tale vizio non sia configurabile atteso che tutto l’iter logico seguito<br />
dalia Corte territoriale è di per sé idoneo a far emergere l’irrilevanza - anche in ragione<br />
delle risultanze istruttorie acquisite della prova testimoniale offerta dalla L. Con il<br />
secondo motivo la ricorrente deduce illegittimità dell’esercizio del potere di autotutela,<br />
dell’annullamento di una posizione previdenziale, senza predeterminazione dei limiti<br />
temporali previsti dall’art. 1442 c.c. nonché violazione degli artt. 1186 c.c. e 1442 c.c.<br />
e norme connesse, ed ancora illegittimità costituzionale del predetto principio di autotutela<br />
per contrasto degli artt. 3 e 38 Cost. nella parte in cui non è posto un limite temporale<br />
all’esercizio dell’annullamento di una posizione previdenziale e del potere di<br />
autotutela.<br />
Anche questo motivo è infondato.<br />
Questa Corte ha più volte ribadito che il riconoscimento nel corso di causa del<br />
diritto alla pensione non esaurisce l’oggetto del contendere ma lascia campo, per l’assicurato,<br />
alla possibilità ed all’interesse di costituire con il giudicato un riconoscimento<br />
incontestabile (si intende, rebus sic stantibus) del proprio diritto e, per l’assicuratore,<br />
alla possibilità ed all’interesse di vedere accertata, in maniera del pari incontestabile,<br />
l’insussistenza di tale diritto, in ipotesi erroneamente riconosciuto, al riguardo invocando<br />
- in luogo di far ricorso ai poteri di autotutela, come è ius receptum che sia<br />
ammissibile - la pronuncia del giudice. A tale conclusione si è pervenuto sulla base<br />
della considerazione che la pubblica amministrazione abbia libera scelta, per sottrarsi<br />
agli effetti dei suoi atti illegittimi, di ricorrere all’esercizio dei poteri di autotutela o<br />
all’azione giudiziaria (cfr. al riguardo: Cass. 12 gennaio 1995 n. 293 (1), cui adde per<br />
tutte: Casa., Sez. Un., 9 febbraio 1987 n. 1352 (2); Cass. 24 marzo 1987 n. 2852 (3)).<br />
Nel caso di specie il ricorso all’azione giudiziaria, avente ad oggetto l’accertamento<br />
sulla sussistenza della posizione assicurativa della L., da un lato non consente il ricorso<br />
ai principi dell’autotutela della pubblica amministrazione, e dall’altro non legittima<br />
alcun dubbio di illegittimità costituzionale versandosi contrariamente a quanto soste-