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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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704 Sezioni Civili<br />

altro rapporto di lavoro della L., quale, ad esempio, di prestazione professionale.<br />

Il motivo suddetto va rigettato.<br />

Ed invero, per evidenziare l’infondatezza di tale doglianza è sufficiente richiamare<br />

il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che - come questa Corte ha<br />

più volte ribadito - va inteso in senso rigoroso perché deve essere rispettato, oltre che<br />

per consentire al giudice di legittimità di verificare la sussistenza di un eventuale difetto<br />

di carenza di motivazione, anche per consentirgli di verificare il vizio di violazione<br />

di legge sicché particolarmente nel rito del lavoro, caratterizzato dalla presenza di termini<br />

perentori e decadenziali, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione<br />

di norme di diritto, quali quelle processuali, deve indicare anche gli elementi fattuali<br />

in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione (cfr. tra le tante da<br />

ultimo: Cass. 28 luglio 2005 n. 15910). Orbene, nel caso di specie la L. non ha rispettato<br />

detto principio in quanto - con il non indicare in ricorso i punti qualificanti dei<br />

capi su cui doveva essere espletata la prova per testi e nel non specificare, quindi, l’oggetto<br />

degli ulteriori mezzi istruttori, di cui ha lamentato la mancata ammissione - non<br />

ha permesso a questa Corte di valutarne la portata, in termini di decisività della controversia,<br />

dei suddetti strumenti probatori.<br />

Sotto il versante inoltre del difetto di motivazione va evidenziato come nella fattispecie<br />

in esame tale vizio non sia configurabile atteso che tutto l’iter logico seguito<br />

dalia Corte territoriale è di per sé idoneo a far emergere l’irrilevanza - anche in ragione<br />

delle risultanze istruttorie acquisite della prova testimoniale offerta dalla L. Con il<br />

secondo motivo la ricorrente deduce illegittimità dell’esercizio del potere di autotutela,<br />

dell’annullamento di una posizione previdenziale, senza predeterminazione dei limiti<br />

temporali previsti dall’art. 1442 c.c. nonché violazione degli artt. 1186 c.c. e 1442 c.c.<br />

e norme connesse, ed ancora illegittimità costituzionale del predetto principio di autotutela<br />

per contrasto degli artt. 3 e 38 Cost. nella parte in cui non è posto un limite temporale<br />

all’esercizio dell’annullamento di una posizione previdenziale e del potere di<br />

autotutela.<br />

Anche questo motivo è infondato.<br />

Questa Corte ha più volte ribadito che il riconoscimento nel corso di causa del<br />

diritto alla pensione non esaurisce l’oggetto del contendere ma lascia campo, per l’assicurato,<br />

alla possibilità ed all’interesse di costituire con il giudicato un riconoscimento<br />

incontestabile (si intende, rebus sic stantibus) del proprio diritto e, per l’assicuratore,<br />

alla possibilità ed all’interesse di vedere accertata, in maniera del pari incontestabile,<br />

l’insussistenza di tale diritto, in ipotesi erroneamente riconosciuto, al riguardo invocando<br />

- in luogo di far ricorso ai poteri di autotutela, come è ius receptum che sia<br />

ammissibile - la pronuncia del giudice. A tale conclusione si è pervenuto sulla base<br />

della considerazione che la pubblica amministrazione abbia libera scelta, per sottrarsi<br />

agli effetti dei suoi atti illegittimi, di ricorrere all’esercizio dei poteri di autotutela o<br />

all’azione giudiziaria (cfr. al riguardo: Cass. 12 gennaio 1995 n. 293 (1), cui adde per<br />

tutte: Casa., Sez. Un., 9 febbraio 1987 n. 1352 (2); Cass. 24 marzo 1987 n. 2852 (3)).<br />

Nel caso di specie il ricorso all’azione giudiziaria, avente ad oggetto l’accertamento<br />

sulla sussistenza della posizione assicurativa della L., da un lato non consente il ricorso<br />

ai principi dell’autotutela della pubblica amministrazione, e dall’altro non legittima<br />

alcun dubbio di illegittimità costituzionale versandosi contrariamente a quanto soste-

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