INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Corte di Cassazione 703<br />
Pensioni - Annullamento della posizione assicurativa per inesistenza del rapporto<br />
di lavoro - Ripetizione di indebito - Applicabilità della disciplina ordinaria<br />
dell’indebito civile - Sussistenza.<br />
Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, 26.04.2007, n. 9663 - Pres. Mercurio -<br />
Rel. Vidiri - P.M. Pivetti - L. (Avv. Fiorio) - INPS (Avv. ti Riccio, Valente).<br />
Trova applicazione l’ordinaria disciplina dell’indebito civile, e non già la<br />
speciale disciplina dell’indebito previdenziale, nell’ipotesi in cui l’<strong>Inps</strong><br />
abbia annullato la posizione assicurativa in ragione dell’accertamento dell’insussistenza<br />
del rapporto di lavoro subordinato al quale tale posizione<br />
assicurativa si riferiva.<br />
FATTO — Con sentenza del 6 luglio 2001 il Tribunale di Torino respingeva l’opposizione<br />
proposta da G. L. avverso il decreto ingiuntivo contenente l’intimazione al<br />
pagamento in favore dell’INPS della somma di lire 27.753.040 a titolo di indebita percezione<br />
della pensione.<br />
A seguito di appello da parte della L. e dopo la ricostituzione del contraddittorio,<br />
la Corte d’appello di Torino con sentenza del 22 maggio 2003 rigettava il gravame e<br />
compensava le spese. Nel pervenire a tale conclusione la Corte d’appello osservava<br />
che, conformemente a quanto reputato dal primo giudice, la L. non aveva assolto all’onere<br />
probatorio, su di lei gravante, di dimostrare rigorosamente la sussistenza di un<br />
rapporto di lavoro subordinato anche perché le prove dedotte nel ricorso introduttivo<br />
erano relative a circostanze in parte pacifiche ed in parte irrilevanti al fine del decidere.<br />
La non provata esistenza del rapporto lavorativo giustificava poi il potere di annullare<br />
d’ufficio, in sede di autotutela con efficacia ex tunc, il provvedimento di ammissione<br />
risultante ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente. Né poteva trovare<br />
applicazione a favore della L. la sanatoria dell’indebito prevista dall’art. 260 ss. l. 662<br />
del 1996, atteso che detta sanatoria risulta applicabile alla liquidazione originaria della<br />
pensione inficiata da errori e non allorquando il provvedimento dell’INPS è inficiato<br />
da errori attinenti alla stessa sussistenza del diritto alle prestazioni.<br />
Avverso tale sentenza G. L. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.<br />
Resiste con controricorso I’INPS.<br />
DIRITTO — Con il primo motivo la ricorrente deduce difetto di motivazione in<br />
punto di inammissibità delle prove dedotte nonché violazione e falsa applicazione dell’art.<br />
2697 c.c. lamentando che il giudice d’appello non ha dato ingresso alla prova per<br />
testi articolata per capitoli, che doveva invece reputarsi rilevante perché relativa al tipo<br />
di società datrice di lavoro, allo svolgimento in concreto delle sue mansioni ed alle<br />
modalità di svolgimento delle stesse(presenza in ufficio, riparto delle mansioni, ecc.).<br />
Evidenziava altresì che dovendosi escludere nella fattispecie in esame la presunzione<br />
di gratuità della prestazione, e considerato il contenuto della prova documentale attestante<br />
un rapporto di subordinazione tra le due società, che succedutesi nel tempo<br />
erano state sue datrici di lavoro, incombeva sull’INPS dimostrare l’esistenza di un