INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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702 Sezioni Civili<br />
Da una parte tutte le censure si fondano sul presupposto - rivelatesi erroneo per<br />
quanto sopra argomentato - che la disposizione indubbiata abbia portata innovativa con<br />
efficacia retroattiva laddove essa invece ha natura di effettiva interpretazione autentica.<br />
Inoltre, quanto al primo parametro (art. 77 Cost.), la possibilità, pur ritenuta dalla<br />
giurisprudenza costituzionale, che il vizio del decreto legge per difetto dei presupposti<br />
di necessità ed urgenza si propaghi alla legge di conversione, non può riguardare una<br />
disposizione (effettivamente) di interpretazione autentica, quale è quella indubbiata, la<br />
quale - una volta approvata dal Parlamento nella forma della legge di conversione, e<br />
quindi avendo comunque forza e valore di legge seppur a seguito di un procedimento<br />
speciale ed accelerato - si salda in ogni caso alla disposizione interpretata con una<br />
retroattività solo apparente; mentre l’eventuale violazione delle disposizioni regolamentari<br />
del Parlamento previste per l’esame delta legge se avente il contenuto di conversione<br />
di un decreto legge non ridonda in vizio di illegittimità costituzionale atteso<br />
che esse non costituiscono parametro di costituzionalità, ove non riconducibili, come<br />
nella specie, all’art. 77 Cost., ma interna corporis.<br />
Quanto all’art. 117, primo comma, Cost., che prescrive che la potestà legislativa<br />
è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto (anche) dei vincoli derivanti dall’ordinamento<br />
comunitario e dagli obblighi internazionali - pur rimanendo ancora aperta la<br />
questione della (dubbia) deducibilità di tale parametro di nuovo conio anche nei giudizi<br />
incidentali di costituzionalità, e non già solo in quelli in via principale che hanno ad<br />
oggetto proprio l’ambito della potestà legislativa statale e regionale (convalidandosi<br />
cosi, quanto alla rilevanza della normativa comunitaria come parametro interposto,<br />
un’asimmetria già presente - secondo la giurisprudenza costituzionale - prima della<br />
riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione) - la questione è comunque<br />
inammissibile rientrando nella discrezionalità dello Stato membro e del legislatore<br />
nazionale escludere la comulabilità di benefici contributivi per le imprese agricole.<br />
La possibilità poi che la funzione legislativa si estrinsechi anche nell’attività di interpretazione<br />
autentica - da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale (ex plurimis<br />
proprio C. cost. n, 274 del 2006, cit.) - rende del tutto incongruo il richiamo al principio<br />
del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) invocato dalla società resistente.<br />
Parimenti incongruo infine è il richiamo all’art. 44, secondo comma, Cost. (stante<br />
la discrezionalità del legislatore nel disporre provvedimenti a favore delle zone montane)<br />
e agli artt. 35 e 41 Cost. (atteso che lo speciale regime derogatorio dell’esenzione<br />
contributiva, ancorché senza l’ulteriore vantaggio del cumulo dei benefici medesimi,<br />
comunque tutela l’impresa agricola ed il lavoro nella stessa).<br />
8. — Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della pronuncia<br />
impugnata.<br />
Potendo la questione essere decisa nel merito va rigettata la domanda proposta<br />
dalla società con l’atto introduttivo del giudizio.<br />
Sussistono giustificati motivi (consistenti nella sopravvenienza della disposizione<br />
di interpretazione autentica) per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.<br />
(Omissis)<br />
(1) V. in q. Riv., 2001, p. 368