INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Corte di Cassazione 701<br />
Può quindi inferirsi una regola comune sottesa a tutti questi benefici contributivi in<br />
esame che è quella della non cumulabilità: è la localizzazione territoriale dell’azienda<br />
agricola (nel Mezzogiorno, nel Centro-Nord, nei territori montani, nelle "zone agricole<br />
svantaggiate") che consente di individuare il beneficio più favorevole ad essa spettante.<br />
Ma è sufficiente rilevare che questa interpretazione, risultante dalla lettura sistematica e<br />
coordinata dei benefici in questione, è certamente plausibile (ancorché Cass. 27 ottobre<br />
2000 n. 14227 (1) risulti diversamente orientata) ed è ora coonestata dalla disposizione di<br />
interpretazione autentica invocata dall’Istituto ricorrente: art. 44, comma 1, del decretolegge<br />
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione<br />
dell’andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall’art.<br />
1 della legge 24 novembre 2003, n, 326, che appunto ha previsto che l’art. 9, comma<br />
6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta<br />
nel senso che le agevolazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 9, cosi come sostituito<br />
dall’art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici<br />
di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 1 del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni,<br />
dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.<br />
La plausibilità dell’interpretazione accolta dal legislatore del 2003 assicura che si<br />
versi in ipotesi di effettiva interpretazione autentica e non già di disposizione innovativa<br />
con efficacia innovativa. La disposizione di interpretazione autentica fa blocco con<br />
la disposizione interpretata sì da esprimere - fin dall’entrata in vigore di quest’ultima<br />
un’unica norma avente il contenuto esplicitato dalla prima (e quindi con una retroattività<br />
solo apparente perché tale è da ritenere il precetto normativo fin dall’inizio).<br />
6. — La Corte costituzionale (sent. n. 274 del 2006) - investita della questione di<br />
legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, d.l. n. 269/03, cit., sollevata da alcuni<br />
giudici rimettenti che sospettavano la violazione degli artt. 3, 72, 101, 102, 104 e 108<br />
della Costituzione, ritenendo che la disposizione censurata, pur qualificandosi come<br />
norma di interpretazione autentica, avesse in realtà un contenuto innovativo e comportasse<br />
la revoca, con efficacia retroattiva, del cumulo dei citati benefici - l’ha dichiarata<br />
infondata. Ha chiarito la Corte che la disposizione censurata era effettivamente di interpretazione<br />
autentica ed ha esplicitato uno specifico criterio di divieto di cumulo, che si è<br />
affiancato a quello già contenuto nel citato sesto comma dell’art. 1 del decreto-legge n.<br />
536 del 1987, convertito dalla legge n. 48 del 1988. Non c’è stata quindi alcuna compromissione<br />
dell’esercizio della funzione giurisdizionale, che opera su un piano diverso<br />
rispetto a quello del potere legislativo di interpretazione autentica; ne c’è stata alcuna<br />
lesione del principio dell’affidamento, tanto più che nella specie la società intimata ha<br />
corrisposto senza riserve la contribuzione dovuta senza rivendicare il cumulo dei benefici<br />
in questione e, solo dopo che l’iniziale orientamento di questa Corte si era espresso<br />
a favore della comulabilità (Cass. 27 ottobre 2000 n. 14227, cit.), ha reclamato il rimborso<br />
di quanto versato in più; rimborso che costituisce oggetto del presente giudizio.<br />
7. — Manifestamente inammissibili ed infondate sono poi le ulteriori eccezioni<br />
di legittimità costituzionale - oltre quelle già scrutinate dalla menzionata pronuncia<br />
della Corte costituzionale - della citata disposizione di interpretazione autentica sollevate<br />
dalla società resistente in riferimento agli artt. 77, 117, primo comma, e 111,<br />
primo comma, Cost. nella parte in cui esclude il cumulo dei suddetti benefici contributivi,<br />
prima previsti dalla previgente disciplina.