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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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700 Sezioni Civili<br />

contributiva, da ultimo, del 60%), si cumulino le due aliquote di favore ovvero rimangano<br />

distinte con la conseguenza che l’individuazione dell’aliquota applicabile è operata<br />

sulla base del criterio del maggior favore per l’azienda agricola. Il rilevato carattere<br />

selettivo della localizzazione territoriale induce a ritenere che le due aliquote non si<br />

cumulano; opera l’aliquota più favorevole (quella del 30% per i territori montani).<br />

Il raccordo tra questo beneficio di sgravi contributivi (per le aziende agricole site nei<br />

territori montani e quelle site in zone agricole svantaggiate) e quello dei benefici previsti<br />

dall’art. 1, commi 5 e 6, d.l. 536/87 trova poi una regolamentazione espressa nel sesto<br />

comma dell’art. 9 l. n. 67/88 cit.. Recita tale disposizione: "per i calcoli delle agevolazioni<br />

di cui al comma 5 [ossia gli sgravi in favore delle imprese agricole in territori montani o in<br />

zone agricole svantaggiate] non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e<br />

6 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge<br />

29 febbraio 1988, n. 48". Il termine "fiscalizzazioni" è usato in modo onnicomprensivo<br />

perché riguarda sia la fattispecie di sgravio contributivo di cui al quinto comma dell’art 1<br />

d.l. n. 536/87 cit., sia quella di fiscalizzazione vera e propria di cui al successivo sesto<br />

comma. Quindi in realtà la disposizione del sesto comma dell’art. 9 l. n. 67/88 cit. riguarda<br />

due ipotesi: sia il possibile concorso del beneficio di cui al comma 5 dell’art. 9 cit. con<br />

quello di cui al comma 5 dell’art 1 d.l. n. 536/87 cit,, sia l’altrettanto possibile concorso<br />

tra il primo beneficio e quello di cui al comma 6 del medesimo art. 1 cit.. Per entrambe le<br />

ipotesi la regola posta dalla disposizione, poi oggetto di interpretazione autentica, è la<br />

stessa; nell’uno e nell’altro caso "non si tiene conto delle fiscalizzazioni".<br />

5. — Orbene, se si considera la prima ipotesi (concorso di due sgravi contributivi<br />

distinti) la regola posta sembrerebbe univocamente determinata sulla base della mera<br />

interpretazione letterale. Il più volte citato comma 6 dell’art. 9 l. n. 67/88, che detta il<br />

criterio di calcolo ove si verifichi tale ipotesi, sembra orientare - secondo un’interpretazione<br />

strettamente letterale nel senso che la aliquota agevolata di cui al comma 5 dell’art<br />

9 cit. "non deve tener conto" (dell’eventuale) riduzione contributiva di cui ai<br />

commi 5 e 6 dell’art. I d.l. n. 536/87 cit. e quindi si deve applicare sulla base di calcolo<br />

intera (e non già ridotta). Ciò significa null’altro che escludere il cumulo, la cui affermazione<br />

avrebbe richiesto al contrario che l’aliquota agevolata dovesse tener conto<br />

dell’eventuale riduzione contributiva spettante all’imprenditore agricolo.<br />

Da tale sesto comma dell’art. 9 l. n. 67/88 cit. - che regola il rapporto tra i benefici<br />

del quinto comma del medesimo art. 9 con quelli sia del quinto che del sesto comma dell’art.<br />

1 d.l. n. 536/87 cit. - può poi estrarsi una regola unitaria: la dizione "non tener conto"<br />

esprime la stessa regola che va applicata ad entrambe le fattispecie di possibile concorso.<br />

In conclusione: a) la regola della non cumulabilità era esplicitata all’interno dell’art.<br />

1 d. l. n. 536/87 cit. quanto al possibile concorso (che viene escluso) del beneficio<br />

del comma 5 con quello del comma 6; b) la regola della non cumulabilità era<br />

espressa.secondo un’interpretazione strettamente letterale" anche dal sesto comma dell’art.<br />

9 l. n. 67/88 cit. quanto al possibile concorso del beneficio di cui al quinto comma<br />

dell’art. 9 cit. con il beneficio di cui al quinto comma dell’art. 1 d.l. n. 536/87 cit.; c)<br />

l’unicità del criterio recato dal sesto comma dell’art. 9 l. n. 67/88 induceva a ritenere<br />

quanto meno plausibile che la medesima regola della non cumulabilità delle agevolazioni<br />

contributive fosse posta anche in caso di concorso del beneficio di cui al quinto<br />

comma dell’art. 9 cit. con quello di cui al sesto comma dell’art. 1 d.l. n. 536/87 cit..

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