INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Corte di Cassazione 699<br />
uno sgravio contributivo anche se poi il comma 6 dell’art. 1 accomuna i due benefici<br />
sotto l’unica dizione di "fiscalizzazione"); l’altro (in cifra fissa, vera e propria fiscalizzazione<br />
degli oneri sociali) in favore dei "datori di lavoro del settore agricolo" con la<br />
esclusione di cui al secondo periodo del medesimo sesto comma e quindi in favore<br />
delle imprese agricole del Centro e del Nord-Italia.<br />
Vi è poi lo sgravio contributivo in favore delle aziende agricole site in territori<br />
montani e di quelle site in zone agricole svantaggiate. La legge finanziaria per il 1988<br />
ha previsto uno specifico beneficio contributivo (art. 9, comma 5, legge 11 marzo 1988<br />
n. 67) in favore di particolari aziende agricole. Il meccanismo è ancora quello dello<br />
sgravio contributivo e consiste in una aliquota ridotta dei contributi previdenziali ed<br />
assistenziali (inizialmente il 15% ed il 40%; poi - dopo la modifica introdotta dall’art.<br />
11, comma 27, l, 24 dicembre 1993 n. 537 - fino al 25% e fino al 60%).<br />
Anche il presupposto è analogo: beneficiari dell’agevolazione sono i datori di<br />
lavoro agricolo; ossia deve ricorrere parimenti il presupposto dell’impresa agricola che<br />
impieghi lavoratori dipendenti.<br />
Muta il presupposto concorrente della localizzazione territoriale; il beneficio di<br />
questo particolare sgravio contributivo richiede alternativamente: che l’azienda agricola<br />
sia sita nel territorio montano di cui al d.P.R. n. 601 del 1973 (così definito al fine<br />
delle parallele agevolazioni fiscali); oppure che si traiti di un’azienda agricola operante<br />
in "zone agricole svantaggiate" delimitate ai sensi dell’art. 15 legge n. 984 del 1977<br />
nello schema di Piano agricolo nazionale.<br />
4. — Quanto al problema della cumulabilità o alternatività dei benefici contributivi<br />
suddetti, i benefici e le agevolazioni di cui sopra prevedevano un presupposto<br />
comune (resistenza di un’azienda agricola con lavoratori dipendenti) e distinti presupposti<br />
specifici legati alla localizzazione dell’azienda stessa (rispettivamente: nel<br />
Mezzogiorno, nel Centro-Nord, nei territori montani, nelle "zone agricole svantaggiate").<br />
Questi ultimi però non si presentavano come necessariamente alternativi e quindi<br />
si poteva porre un problema di cumulo - o no - di tali benefici contributivi ove i presupposti<br />
di fatto fossero riscontrati simultaneamente.<br />
Un primo possibile concorso di agevolazioni contributive è quello tra il beneficio del<br />
comma 5 dell’art 1 d.l. n. 536/87 cit. e quello del successivo comma 6 della medesima<br />
disposizione; concorso che però è positivamente escluso porcile - come già rilevato - il<br />
secondo periodo del sesto comma dell’art 1 cit. esclude dalla fiscalizzazione le aziende<br />
agricole site nei Mezzogiorno. Il legislatore ha ritenuto che la riduzione dell’aliquota contributiva<br />
su tutta la contribuzione previdenziale (quinto comma dell’art. 1 cit) facesse aggio<br />
sulla fiscalizzazione di una specifica contribuzione (sesto comma del medesimo art. 1).<br />
Tale non cumulabilità di questi due benefici, espressamente prevista dal secondo<br />
periodo del sesto comma dell’art. 1 cit., che escludeva le aziende agricole site nel<br />
Mezzogiorno dal secondo beneficio (la riduzione in cifra fissa del contributo di malattia),<br />
esprimeva già un criterio selettivo assegnato alla localizzazione territoriale dell’azienda<br />
agricola che valeva ad individuare il beneficio (più favorevole) alla stessa spettante.<br />
Anche nell’ambito del solo quinto comma dell’art. 9 cit. si potrebbe porre astrattamente<br />
un problema di cumulo delle agevolazioni contributive. Ossia ci si potrebbe<br />
chiedere se per un’azienda agricola, che è al tempo stesso sita in territorio montano<br />
(aliquota contributiva, da ultimo, del 30%) ed in zona agricola svantaggiata (aliquota