INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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698 Sezioni Civili<br />
di plurimi e distinti benefici contributivi; a) lo sgravio contributivo in favore delle imprese<br />
agricole del Mezzogiorno (art. 14 legge 1 marzo 1986 n. 64, poi modificato dal quinto<br />
comma del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, conv. in l. 29 febbraio 1988 n. 48, ed ulteriormente<br />
modificato in seguito); b) la fiscalizzazione del contributo di malattia per il finanziamento<br />
del Servizio sanitario nazionale (art. 31 l. 28 febbraio 1986 n. 41) prevista - dal quinto<br />
comma del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, conv. in l. 29 febbraio 1988 n. 48 - in favore delle<br />
imprese agricole tout court, c) lo sgravio contributivo in favore delle imprese agricole site<br />
nei territori montani, previsto dal quinto comma dell’art. 9 legge 11 marzo 1988 n. 67, d)<br />
l’identico sgravio contributivo in favore delle imprese agricole site in "zone agricole svantaggiate",<br />
previsto anch’esso dal quinto comma dell’art. 9 legge 11 marzo 1988 n. 67.<br />
La disposizione di interpretazione autentica prevede che le "agevolazioni" di cui<br />
sub c) e sub d) (considerate unitariamente) non possono cumularsi con i "benefici" di<br />
cui sub a) e sub b) (anch’essi considerati unitariamente).<br />
3. — Occorre preliminarmente premettere, seppur in sintesi, il quadro normativo<br />
relativo alle "agevolazioni" ed ai "benefici" interessati dallo jus superveniens allegato<br />
dall’Istituto ricorrente a fondamento del suo ricorso.<br />
Nel contesto della disciplina organica dell’intervento straordinario del<br />
Mezzogiorno (legge 1 marzo 1986 n. 64) il primo comma dell’art. 14 di tale legge prevedeva,<br />
come sgravio contributivo, la riduzione dei contributi agricoli unificati in favore<br />
delle imprese agricole operanti nei territori del Mezzogiorno, ossia quelli di cui al d.P.R.<br />
6 marzo 1978 n. 218, per una durata di dieci anni. Inizialmente la percentuale della riduzione<br />
era fissata nel 70% (ma con una limitazione quanto alla manodopera su cui calcolare<br />
la riduzione stessa); le modifiche successive hanno ridotto la portata del beneficio,<br />
lasciandone inalterata la natura di tipico provvedimento di "sgravio contributivo".<br />
La disposizione viene infatti novellata dall’art. 1, comma 5, d.l. 30 dicembre<br />
1987 n. 536, conv. in l. 29 febbraio 1988 n. 48. Cambia la percentuale (60%) e il beneficio<br />
è esteso con riferimento a tutto il personale dipendente. La percentuale dello sgravio<br />
contributivo è poi ulteriormente ridotta al 20% dall’art. 18 d.lgs. 11 agosto 1993 n.<br />
375, Rimangono però i medesimi presupposti di fatto; occorre: a) un’impresa agricola<br />
con dipendenti subordinati; b) la localizzazione della stessa nel Mezzogiorno. Rimane<br />
anche la sua natura di sgravio contributivo.<br />
Nel novellare l’art 14 l. n. 64/86 cit, il menzionato art. 1 d.l. 536/87, al successivo<br />
comma 6, ha previsto anche un beneficio a favore degli imprenditori agricoli tout court<br />
(il riferimento è ai "datori di lavoro del settore agricolo"): una riduzione in cifra fissa<br />
del contributo di malattia per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.<br />
Il medesimo sesto comma dell’art. 1 cit. però aggiunge che "da tale riduzione<br />
sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all’art. 1<br />
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del<br />
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.”<br />
Quindi in realtà solo apparentemente questa forma di fiscalizzazione è generalizzata,<br />
giacche l’espressa esclusione delle aziende agricole localizzate nel territorio del<br />
Mezzogiorno consente di ritenere che anche questo beneficio sia mirato ed implichi un<br />
requisito di localizzazione dell’impresa nel Centro o nel Nord dell’Italia.<br />
In breve, il cit. art. 1 d.l. n. 536/87, ai commi 5 e 6, prevedeva un duplice beneficio:<br />
uno (in percentuale) a favore delle imprese agricole nel Mezzogiorno (si tratta dì