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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Corte di Cassazione 697<br />

sentante e condannava l’INPS a restituire alla società le maggiori somme corrisposte a<br />

titolo di contributi previdenziali in ragione dell’omessa riduzione per a titolo di fiscalizzazione<br />

degli oneri sociali.<br />

Riteneva il primo Giudice che non sussisteva incompatibilità tra il suddetto beneficio<br />

di cui all’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1987 n. 536 e quello previsto dall’art. 9<br />

della legge 11 marzo 1988 n.67 a favore delle aziende operanti in territori montani; che<br />

non erano ostative al godimento la mancata comunicazione annuale di volerne fruire e la<br />

mancata comunicazione del contratto collettivo di lavoro applicato, trattandosi di requisiti<br />

previsti per rendere possibile il godimento "in prima battuta" ed essendo sufficiente, in<br />

sede di richiesta di rimborso di quanto già versato, la presenza delle condizioni sostanziali<br />

per fruire dell’esenzione che, in quanto tali, non erano state poste in discussione.<br />

2. — Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’INPS insistendo<br />

nelle difese già svolte in primo grado.<br />

A sua volta la società appellata, ritualmente costituita, replica alle argomentazioni<br />

avversarie chiedendo il rigetto dell’impugnazione.<br />

3. — Con sentenza del 125 settembre - 4 novembre 2003 la Corte d’appello di<br />

Brescia rigettava l’appello.<br />

In particolare la Corte territoriale riteneva la cumulabilità dei benefici richiesti<br />

dalla società appellata. Ed infatti la fiscalizzazione degli oneri sociali disciplinata dal<br />

decreto legge 30.12.1987 n.536, convertito nella legge 29.02.88 n.48, e consistente in<br />

una riduzione dei contributi per malattia, si inscrive nella serie di interventi a favore<br />

delle imprese con finalità di contenimento del costo del lavoro, dell’inflazione e disoccupazione<br />

(vedi Cass. sez. lav. 17.02.99 n.1338).<br />

Le agevolazioni contributive previste dall’art 9 comma 5 della legge finanziaria<br />

11.03.88 n.67 riguardano specificatamente il personale dipendente delle imprese agricole<br />

operanti nei terreni montani o nelle zone agricole svantaggiate, ed hanno l’evidente<br />

scopo di incoraggiare la produzione e l’occupazione in territori particolarmente disagiati.<br />

Le due disposizioni sono pertanto cumulabili.<br />

4. — Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’INPS con un unico motivo<br />

di impugnazione.<br />

Resiste la società intimata con controricorso, illustrato anche da successiva<br />

memoria.<br />

DIRITTO — 1. — Con l’unico motivo di ricorso l’Istituto ricorrente fa valere lo<br />

jus superveniens costituito dalla disposizione di interpretazione autentica (art. 44,<br />

comma 1, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in legge n. 326 del 2003), che ha previsto<br />

che l’art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni<br />

e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma quinto del<br />

medesimo art. 9, così come sostituito dall’art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,<br />

non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell’art 1 del d.l. 30 dicembre<br />

1987, n. 536, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 e successive<br />

modificazioni ed integrazioni.<br />

2. — Il ricorso è fondato.<br />

Lo jus superveniens allegato dall’Istituto ricorrente a fondamento del suo ricorso,<br />

disposizione dichiaratamente di interpretazione autentica, interviene a regolare il rapporto

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