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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Il diritto del lavoratore alla integrità contributiva 553<br />

4. — La denuncia del lavoratore tra salvaguardia della automaticità delle prestazioni<br />

e incidenza sui termini di prescrizione dei contributi<br />

Diversa forma di tutela del diritto all’integrità contributiva è la denuncia dell’omissione<br />

all’ente previdenziale.<br />

Tale denuncia, suffragata dalla prova della sussistenza del rapporto di lavoro, che<br />

deve essere fornita dal lavoratore “mediante documenti o prove certe” (art. 23 ter della<br />

legge n. 485 del 1972), onere posto con l’evidente scopo di tutelare l’ente previdenziale<br />

“contro il pericolo di oneri incontrollati, fondati su dichiarazioni compiacenti” (17),<br />

garantisce al lavoratore l’automaticità delle prestazioni attraverso l’accreditamento del<br />

periodo assicurativo oggetto dell’omissione (18). Correttamente però è stata sottoposta<br />

a critica la sentenza che ha ritenuto non necessaria anche l’individuazione del soggetto<br />

passivo della relativa obbligazione (19).<br />

Contrariamente a quanto sostenuto dalla dottrina maggioritaria (20), deve escludersi<br />

la possibilità di una azione risarcitoria nei confronti dell’ente previdenziale che, a<br />

seguito della denuncia, abbia con la sua inerzia provocato la prescrizione dei contributi,<br />

perché in tal caso il lavoratore accede comunque al beneficio dell’automaticità (21).<br />

(17) P. BOER, Ricongiunzione dei periodi assicurativi e automaticità delle prestazioni nella giurisprudenza<br />

della Corte Costituzionale, in Riv. Giur. Lav., 1998, II, 398.<br />

(18) Cass. 17 agosto 1986, n. 5263, in Rep. Foro it., 1986, Previdenza sociale, n. 863<br />

(19) Si tratta di Cass. 18 dicembre 1993, n. 12542, in questa Rivista, 1994, 69, nonché in Giust.<br />

Civ., 1994, I, 1562, con nota di A. AVIO, Incertezza dell'identificazione del datore di lavoro obbligato<br />

al pagamento dei contributi previdenziali e diritto alle prestazioni del lavoratore, mentre la critica è<br />

di P. BOER, Ricongiunzione dei periodi assicurativi e automaticità delle prestazioni nella giurisprudenza<br />

della Corte Costituzionale, in Riv. Giur. Lav., 1998, II, 396, il quale osserva: “Tale soluzione<br />

lascia perplessi, in quanto l’ente previdenziale, a fronte dell’onere che contrae attraverso la copertura<br />

automatica della posizione contributiva, ha il diritto-dovere di esercitare l’azione di recupero nei confronti<br />

del datore di lavoro inadempiente, sicchè la sua esatta individuazione rappresenta un elemento<br />

integrante per il riconoscimento del diritto”.<br />

(20) Per tutti v., F. D. MASTRANGELI e C. A. NICOLINI, La contribuzione previdenziale, Utet,<br />

Torino, 1997, 535.<br />

(21) Cass. 21 maggio 2002, n. 7459, in Dir. e Giust., 2002, 32, con nota di L. ASSI, Principio di correttezza<br />

e lesione del credito del lavoratore assicurato: “Ove il lavoratore abbia dato comunicazione<br />

dell'omissione contributiva del datore di lavoro al competente ente previdenziale e quest'ultimo non<br />

abbia provveduto a conseguire i contributi omessi, lo stesso ente, in quanto obbligato, nell'ambito del<br />

rapporto giuridico con l'interessato (anche ex art. 1175 e 1176 cod. civ.), alla diligente riscossione di un<br />

credito che, ancorché proprio, vale a soddisfare il diritto costituzionalmente protetto del lavoratore, è<br />

tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore medesimo, ove a<br />

quest'ultimo sia precluso di ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 o<br />

all'azione di risarcimento danni ex art. 2116 cod. civ.”. Questa conclusione era già stata in precedenza<br />

suggerita, in dottrina, da P. BOER, Ricongiunzione dei periodi assicurativi e automaticità delle prestazioni<br />

nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Riv. Giur. Lav., 1998, II, 404: “L’ente previdenziale,<br />

dopo che abbia ricevuto regolare denuncia, corredata dalla prova della certezza della omissione<br />

contributiva, non potrà in seguito negare gli effetti derivanti dall’automatismo eccependo che la contribuzione<br />

si è successivamente prescritta. La prescrizione della contribuzione sopravvenuta dopo che<br />

l’ente è stato posto in condizioni di interromperla, infatti, non è ulteriormente opponibile all’assicurato,<br />

in forza dell’autonomia del rapporto giuridico di prestazione che lega l’ente previdenziale all’assicurato,<br />

svincolato dalle successive vicende del rapporto contributivo intercorrente con il datore di lavoro”.

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