04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

696 Sezioni Civili<br />

6. — Per concludere può enunciarsi il seguente principio di diritto “In tema di<br />

effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora<br />

alla pronunzia del decreto sia seguita opposizione e questa sia stata accolta, e successivamente<br />

la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio dalla Corte di cassazione,<br />

nel caso in cui il processo non sia stato riassunto in termine non deve trovare<br />

applicazione il disposto dell’art. 653 c.p.c. a mente del quale a seguito dell’estinzione<br />

del processo di opposizione "il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva",<br />

ma il disposto dell’art. 393 c.p.c., alla stregua del quale alla mancata riassunzione<br />

del giudizio in sede di rinvio consegue l’estinzione dell’intero procedimento e,<br />

quindi, l’inefficacia anche del decreto ingiuntivo opposto”.<br />

7. — Corollario delle argomentazioni sinora svolte è il rigetto del ricorso per sottrarsi,<br />

per i motivi sinora esposti, la sentenza impugnata ad ogni censura in questa sede<br />

di legittimità perché sorretta da una motivazione congrua, priva di salti logici e pienamente<br />

rispettosa dei principi giuridici regolanti la materia in esame.<br />

8. — II ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannato al pagamento<br />

delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi<br />

come in dispositivo.<br />

(Omissis)<br />

Contributi - Compatibilità tra il beneficio di cui all’art. 1 del decreto legge<br />

30 dicembre 1987 n. 536 e quello previsto dall’art. 9 della legge 11 marzo<br />

1988 n. 67 a favore delle aziende operanti in territori montani.<br />

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 02.05.2007, n. 10110 - Pres. Mercurio -<br />

Rel. Amoroso - P.M. Matera - INPS (Avv.ti Correra, Coretti, Sgroi) -<br />

Azienda Agricola S. s.a.s. (Avv.ti Contestabile, Cartei).<br />

L’art. 44, comma I, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in<br />

legge dall’art. 1 della legge 24 novembre 2003 n. 326 si interpreta nel senso<br />

che le agevolazioni di cui al comma quinto dell’art. 9, comma 6°, della<br />

legge 11 marzo 1988 n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, non<br />

sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 1 del d.l. 30<br />

dicembre 1987 n. 536 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio<br />

1988 n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.<br />

FATTO — 1. — Con sentenza n. 56 in data 12 febbraio 2002 il Tribunale di<br />

Bergamo in composizione monocratica quale Giudice del Lavoro accoglieva la<br />

domanda proposta dalla società Azienda Agricola S. s.a.s. in persona del legale rappre-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!