INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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696 Sezioni Civili<br />
6. — Per concludere può enunciarsi il seguente principio di diritto “In tema di<br />
effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora<br />
alla pronunzia del decreto sia seguita opposizione e questa sia stata accolta, e successivamente<br />
la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio dalla Corte di cassazione,<br />
nel caso in cui il processo non sia stato riassunto in termine non deve trovare<br />
applicazione il disposto dell’art. 653 c.p.c. a mente del quale a seguito dell’estinzione<br />
del processo di opposizione "il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva",<br />
ma il disposto dell’art. 393 c.p.c., alla stregua del quale alla mancata riassunzione<br />
del giudizio in sede di rinvio consegue l’estinzione dell’intero procedimento e,<br />
quindi, l’inefficacia anche del decreto ingiuntivo opposto”.<br />
7. — Corollario delle argomentazioni sinora svolte è il rigetto del ricorso per sottrarsi,<br />
per i motivi sinora esposti, la sentenza impugnata ad ogni censura in questa sede<br />
di legittimità perché sorretta da una motivazione congrua, priva di salti logici e pienamente<br />
rispettosa dei principi giuridici regolanti la materia in esame.<br />
8. — II ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannato al pagamento<br />
delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi<br />
come in dispositivo.<br />
(Omissis)<br />
Contributi - Compatibilità tra il beneficio di cui all’art. 1 del decreto legge<br />
30 dicembre 1987 n. 536 e quello previsto dall’art. 9 della legge 11 marzo<br />
1988 n. 67 a favore delle aziende operanti in territori montani.<br />
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 02.05.2007, n. 10110 - Pres. Mercurio -<br />
Rel. Amoroso - P.M. Matera - INPS (Avv.ti Correra, Coretti, Sgroi) -<br />
Azienda Agricola S. s.a.s. (Avv.ti Contestabile, Cartei).<br />
L’art. 44, comma I, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in<br />
legge dall’art. 1 della legge 24 novembre 2003 n. 326 si interpreta nel senso<br />
che le agevolazioni di cui al comma quinto dell’art. 9, comma 6°, della<br />
legge 11 marzo 1988 n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, non<br />
sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 1 del d.l. 30<br />
dicembre 1987 n. 536 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio<br />
1988 n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni.<br />
FATTO — 1. — Con sentenza n. 56 in data 12 febbraio 2002 il Tribunale di<br />
Bergamo in composizione monocratica quale Giudice del Lavoro accoglieva la<br />
domanda proposta dalla società Azienda Agricola S. s.a.s. in persona del legale rappre-