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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Corte di Cassazione 695<br />

al rigetto del ricorso stante il disposto dell’ultima parte della suddetta norma che salva<br />

“l’effetto vincolante” della sentenza della Corte di cassazione in un nuovo processo<br />

“che sia instaurato con la riproposizione della domanda”.<br />

3.1. — È stato più volte rimarcato che nel caso di estinzione del processo ai sensi<br />

dell’art. 393 cod. proc. civ.. per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di<br />

rinvio, si intende far salvo il principio di diritto enunciato dalla sentenza del giudice di<br />

legittimità (cfr. in tali sensi: Cass. 9 marzo 2006 n. 5104; Cass. 27 gennaio 1993 n.<br />

986; Cass. 12 luglio 1974 n. 2100).<br />

3.2. — In dottrina si è poi osservato che il principio di diritto assume un effetto<br />

vincolante molto più intenso nel giudizio di rinvio che in quello che venga proposto ex<br />

novo a seguito dell’estinzione del giudizio di rinvio, essendo in questa nuova sede tale<br />

vincolo circoscritto alla mera interpretazione della norma del caso concreto non riguardando<br />

gli apprezzamenti di fatto che sono i presupposti del principio di diritto.<br />

Autorevole indirizzo dottrinale ha però sostenuto - alla stregua di un asserito doveroso<br />

coordinamento, per l’elementare regola dell’interpretazione sistematica, tra l’art. 384,<br />

comma 1, 393 e 310, comma 3, c.p.c. - che la posizione del giudice di rinvio e di quello<br />

del processo riproposto è accomunata dall’essere entrambi sottoposti al dovere funzionale<br />

di utilizzare le prove e gli accertamenti di fatto del giudizio ove fu pronunziata<br />

la sentenza cassata, essendo dovere dell’interprete quello di spiegare l’efficacia propria<br />

della sentenza di cassazione in modo coerente e compatibile con tutto il plesso delle<br />

norme citate, il che appunto si ottiene guardando da un punto di vista che ricomprenda<br />

in una totalità ermeneutica tanto il giudizio di rinvio quanto il processo riproposto,<br />

tanto le regole dell’uno quanto le regole dell’altro.<br />

4. — II descritto, seppure succintamente, quadro ricostruttivo degli approdi dottrinari<br />

e giurisprudenziali attesta come la semplice lettura della disciplina sul giudizio<br />

di rinvio mostri come suo punto qualificante la speciale tenuta, pur a fronte di eventi<br />

estintivi del processo, della decisione della Corte di cassazione, che si concretizza in<br />

una forma di ultrattività della sua efficacia, che non può considerarsi limitata al principio<br />

di diritto enunciato dai giudici di legittimità ma che deve estendersi - stante la chiara<br />

lettera dell’art. 393 c.p.c. (... la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo<br />

effetto vincolante...) - all’intero contenuto della sua decisione, sì da accreditare a tutti<br />

gli effetti - alla luce del principio, ora costituzionalizzato. della “ragionevole durata del<br />

processo per la cui operatività è passaggio obbligato anche il rispetto della regola “dell’economia<br />

processuale” - il nuovo processo che venga instaurato con la riproposizione<br />

della domanda come una "trasmigratio iudicii".<br />

5. Tale considerazione, unitamente alla presa d’atto del maggior rilievo che con il<br />

d. Igs. 2 febbraio 2006 n. 40 si è voluto dare ai compiti di nomofilachia della Corte di<br />

cassazione e, per essi, alle pronunzie dei giudici di legittimità, induce ad escludere -<br />

per evidenti ragioni di coerenza sistematica - che in una controversia per opposizione a<br />

decreto ingiuntivo il decreto stesso, che non ne sia munito acquisti efficacia esecutiva<br />

in applicazione del disposto dell’ari 653 c.p.c, quando nel corso del giudizio sia intervenuto<br />

- come nel caso di specie - una pronunzia della Corte di Cassazione che abbia<br />

cassato la sentenza di rigetto dell’opposizione rinviando ad altro giudice d’appello,<br />

davanti al quale il processo non sia stato tempestivamente riassunto, perché in tal caso<br />

deve ritenersi travolto ai sensi dell’art. 393 c.p.c. l’intero giudizio.

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