INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
694 Sezioni Civili<br />
l’efficacia esecutiva del decreto), in ragione di quanto disposto dall’art 310 c.p.c..<br />
Proprio in considerazione del ritenuto carattere generale di quest’ultima norma e<br />
del suo “far salve” le sentenze di merito si è evidenziato al riguardo che l’estinzione del<br />
processo non rende inefficace la pronuncia di condanna contenuta nel decreto e quindi la<br />
domanda d’ingiunzione, essendo il decreto d’ingiunzione riconducibile allo schema logico<br />
e giuridico della condanna con riserva, giacché è adottato sulla base della prospettazione<br />
dei fatti costitutivi del suo diritto compiuta dall’attore; fatti che vengano assoggettati<br />
ad una cognizione sommaria, mentre al giudizio di opposizione, affidato all’iniziativa<br />
del convenuto, è rimesso l’accertamento in contraddittorio sia dei fatti costitutivi sia di<br />
quelli modificativi od estintivi, sicché se il decreto d’ingiunzione non può per sé essere<br />
configurato quale una sentenza non definitiva di merito - qualificazione che è stata proposta<br />
in dottrina per le sentenze di condanna con riserva - tuttavia la disciplina dettata<br />
dall’art. 653, primo comma, c.p.c. quando sottrae il decreto d’ingiunzione agli effetti<br />
della estinzione, appare il risultato di una impostazione concettuale analoga a quella che<br />
ispira l’art. 310, quando sottrae le sentenze non definitive di merito all’applicazione della<br />
regola per cui l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti nel processo estinto(fa riferimento<br />
a tale iter argomentativo: Cass. 25 marzo 2003 n. 4378 cit.).<br />
2.5. — Ad una siffatta ricostruzione incentrata sull’estensione dell’ambito applicativo<br />
dell’art. 653 c.p.c, in quanto norma speciale, anche alla fattispecie oggetto della<br />
presente controversia, osta oltre la ragione sopra esposta, anche la considerazione che<br />
essa non si presenta come esaustiva di tutte le possibili evenienze riscontrabili nel giudizio<br />
di rinvio, per non contemplare, accanto alla dichiarazione “con ordinanza” dell’estinzione<br />
del processo, anche il caso di mancata riassunzione del giudizio nel termine<br />
di cui all’art. 392 c.p.c., previsto invece (unitamente all’avverarsi di una causa di estinzione<br />
del giudizio di rinvio) nel successivo art. 393, comma 1, c.p.c.<br />
2.6. — Per di più, non pare accreditabile un accostamento nei termini sopra indicati<br />
tra il decreto ingiuntivo e la sentenza di merito in quanto il riferimento alle “sentenze<br />
di merito” ed a quelle che “regolano la competenza” quali atti decisionali insensibili<br />
agli eventi estintivi ex art. 310, comma 2, c.p.c., non può valere anche per il<br />
decreto ingiuntivo perché - come evidenziato, dalla dottrina processualistica - il principio<br />
ribadito dalla suddetta disposizione codicistica non può valere per quei provvedimenti<br />
che, dando origine al giudizio o trovando in esso origine, presentino una propria<br />
autonoma natura ed una propria autonoma ragione di essere. Del resto risulta di significativo<br />
conforto a quanto ora detto la scelta legislativa di dettare norme specifiche<br />
ogni qual volta si sia inteso stabilire la sopravvivenza all’estinzione di provvedimenti<br />
non aventi la forma e la natura di sentenza, come avviene per i provvedimenti sommari<br />
anticipatori resi nel corso del processo (cfr. gli artt. 186-bis, 186-ter e 186-quater), per<br />
i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi (resi dal<br />
presidente del tribunale o dal giudice istruttore nel giudizio di separazione personale<br />
(art. 189 disp. att. c.p.c.), nonché, a seguito della riforma di cui al d.l. 14 marzo 2005<br />
n. 3 5 (convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005 n. 80), per i provvedimenti<br />
anticipatori cautelari, che sino ad ora, essendo per loro natura provvisori e strumentali,<br />
erano destinati a rimanere caducati per effetto dell’estinzione del giudizio a cognizione<br />
piena(cfr. al riguardo art. 669-octies, comma 6, c.p.c.).<br />
3. — Ma anche una interpretazione logico-sistematica dell’art. 393 c.p.c. induce