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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Corte di Cassazione 693<br />

alla natura o all’oggetto della controversia ma agli effetti dell’estinzione, che devono<br />

nella fattispecie scrutinata, portare a saggiare la tenuta del decreto ingiuntivo nelle ipotesi<br />

in cui intervenga nel corso del processo instaurato con l’opposizione - e dopo la<br />

sentenza di cassazione da parte della Corte di cassazione - un evento estintivo.<br />

In questa ottica l’art. 310 c.p.c, come è stato osservato in dottrina, va visto come<br />

norma deputata a disciplinare una serie di effetti dell’estinzione del giudizio di primo<br />

grado tra cui quelli riguardanti le ricadute sull’azione (l’estinzione del processo non<br />

osta di per sé alla riproposizione della stessa domanda in un nuovo processo nè tanto<br />

meno può direttamente pregiudicare il diritto che era stato dedotto nel giudizio estinto);<br />

l’art. 338 c.p.c. va considerato, a sua volta, come disposizione, che regola - come chiaramente<br />

esplicitato nella sua rubrica - gli effetti dell’estinzione nel giudizio di impugnazione,<br />

e che stabilisce più specificamente che l’estinzione del procedimento d’appello e<br />

di revocazione ordinaria (art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c.) determina non già l’inefficacia della<br />

sentenza di primo grado(conclusione cui potrebbe condurre, come è stato puntualmente<br />

osservato, quanto meno per le sentenze a contenuto meramente processuale, l’art. 310,<br />

comma 2, c.p.c.), bensì il suo passaggio in giudicato “salvo che ne siano stati modificati<br />

gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto”, dovendosi al<br />

riguardo però precisare che solo quei provvedimenti che assumono contenuto di sentenza<br />

hanno capacità di incidere attraverso la riforma o il suo annullamento sulla impugnata<br />

sentenza, impedendo a quest’ultima di sopravvivere, per sopravvivere, invece, essa in<br />

luogo di quella annullata o riformata(da ultimo sul disposto dell’art. 338 c.p.c.: Cass. 10<br />

novembre 2006 n. 24027, che esclude dagli atti - quali le sentenze non definitive, processuali<br />

o di merito pronunciate in appello, di carattere non meramente ordinatorio -<br />

capaci di incidere sulle statuizioni della sentenza di primo grado, operandone una sostituzione<br />

o una parziale modificazione, la sentenza di appello, che limitandosi a dichiarare<br />

l’incompetenza del primo giudice a decidere l’opposizione a decreto ingiuntivo,<br />

senza modificare gli effetti prodotti dalle sentenze pronunciate, rende incontestabile<br />

l’incompetenza dichiarata e non comporta l’effetto di un implicito riconoscimento della<br />

inefficacia del decreto ingiuntivo opposto; effetto invece conseguibile solo in sede di<br />

rinvio, a seguito della "trasmigratio iudicii", non verificandosi la quale, per mancata<br />

riassunzione, ne consegue l’estinzione del procedimento di appello ed il passaggio in<br />

giudicato della sentenza di primo grado); ed, infine, come detto l’art. 393 c.p.c. che, nel<br />

disciplinare gli effetti dell’estinzione per una delle ipotesi contemplate dall’art. 307<br />

c.p.c. (ivi compresa quella di riassunzione tardiva rispetto al termine dell’art. 392 c.p.c.)<br />

nel giudizio di rinvio a seguito di pronunzia della cassazione, precisa che l’estinzione<br />

coinvolge “l’intero processo, facendo sopravvivere unicamente la sentenza di cassazione,<br />

la quale “conserva il suo effetto vincolante” anche nell’eventuale nuovo processo<br />

che dovesse essere instaurato con la riproposizione della medesima domanda<br />

2.4. — Per andare in contrario avviso non vale assegnare, dunque, come detto, il<br />

carattere di norma speciale all’art. 653 c.p.c. - come vorrebbe il ricorrente anche se fa<br />

scaturire da detta norma conseguenze contrapposte a quelle del giudice d’appello - nè<br />

accreditare, a seguito dell’estinzione del processo nel giudizio di rinvio, la tesi che il<br />

decreto ingiuntivo acquisisca efficacia esecutiva ai sensi del primo comma (che contempla<br />

- oltre che il rigetto dell’opposizione con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente<br />

esecutiva - l’estinzione del processo quale provvedimento richiesto per

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