04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

692 Sezioni Civili<br />

avanzata la pretesa di insinuazione passiva dell’INPS - l’effettiva debenza della società<br />

per non essere stata fornita la prova, che incombeva sull’Istituto, dei fatti che avevano<br />

dato origine a detta debenza e che erano diversi dall’iniziale thema decidendum.<br />

Avverso tale sentenza l’INPS propone ricorso per cassazione, affidato a due<br />

motivi.<br />

Resiste con controricorso la s.r.l. T. in liquidazione coatta amministrativa.<br />

DIRITTO — 1. — Con il primo motivo, l’INPS deduce violazione e falsa applicazione<br />

degli art. 307, 310 e 393 c.p.c. nonché vizio di motivazione e lamenta che il<br />

giudice d’appello, nel non fare scaturire tutte le conseguenze derivanti dall’applicazione<br />

dell’art 653 c.p.c., aveva ritenuto che l’estinzione per determinare tutti i suoi effetti<br />

avesse necessità di una apposita declaratoria laddove ben poteva, giusta quanto affermato<br />

in giurisprudenza, essere rilevata ed accertata incidenter tantum dal giudice adito<br />

successivamente al verificarsi dell’evento estintivo.<br />

Con il secondo motivo l’INPS deduce violazione e falsa applicazione degli artt.<br />

2909 c.c. e 324 e 647 c.p.c. nonché vizio della motivazione perché il giudice d’appello<br />

aveva errato nel non considerare che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo<br />

del 6 settembre 1991, contenente l’accertamento definitivo dell’obbligazione contributiva<br />

relativa al periodo 1 gennaio 1988 al 31 maggio 1991, non poteva riverberare i<br />

suoi effetti anche sulle sanzioni civili connesse alla omissione contributiva maturata<br />

nel periodo successivo alla data di emissione del provvedimento monitorio.<br />

2. — Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato in quanto le censure mosse<br />

alla impugnata sentenza non hanno alcun fondamento.<br />

2.1. — Questa Corte non ignora che i giudici di legittimità hanno di recente statuito<br />

che in tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto<br />

ingiuntivo, qualora alla pronuncia del decreto sia seguita opposizione, poi accolta, e la<br />

sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio dalla Corte di cassazione, alla<br />

mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio consegue non già l’estinzione dell’intero<br />

procedimento, giusta il disposto dell’art. 393 cod. proc. civ., bensì la applicazione<br />

della specifica disciplina di cui al successivo art. 653 c.p.c., a mente del quale in<br />

caso di estinzione del processo di opposizione "il decreto che non ne sia già munito<br />

acquista efficacia esecutiva", che ripone la sua ragion d’essere nella natura di condanna<br />

con riserva del decreto d’ingiunzione, sicché all’estinzione del procedimento di rinvio<br />

per mancata riassunzione consegue l’efficacia esecutiva del decreto medesimo(cfr.<br />

in tali sensi Cass. 11 maggio 2005 n. 9876 cui adde, in termini pressocchè analoghi,<br />

Cass. 25 marzo 2003 n. 4378).<br />

2.2. — Ad avviso di questa Corte la controversia in esame deve essere, invece,<br />

decisa unicamente alla stregua della norme di cui all’art. 393 c.p.c., che - proprio per<br />

regolare l’estinzione del processo nel caso in cui, come quello di specie, la causa non<br />

sia stata riassunta nel termine di cui all’art. 392 c.p.c. o nel caso in cui nel giudizio di<br />

rinvio (a seguito della cassazione della sentenza impugnata) si avveri una causa di<br />

estinzione - si presenta essa stessa come specifica anche rispetto al disposto dell’art.<br />

653 c.p.c., si da dovere essere applicata pure allorquando si sia in presenza di un giudizio<br />

per opposizione a decreto ingiuntivo.<br />

2.3. — La specificità, infatti, cui deve aversi riguardo ai fini decisori, attiene non

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!