INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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692 Sezioni Civili<br />
avanzata la pretesa di insinuazione passiva dell’INPS - l’effettiva debenza della società<br />
per non essere stata fornita la prova, che incombeva sull’Istituto, dei fatti che avevano<br />
dato origine a detta debenza e che erano diversi dall’iniziale thema decidendum.<br />
Avverso tale sentenza l’INPS propone ricorso per cassazione, affidato a due<br />
motivi.<br />
Resiste con controricorso la s.r.l. T. in liquidazione coatta amministrativa.<br />
DIRITTO — 1. — Con il primo motivo, l’INPS deduce violazione e falsa applicazione<br />
degli art. 307, 310 e 393 c.p.c. nonché vizio di motivazione e lamenta che il<br />
giudice d’appello, nel non fare scaturire tutte le conseguenze derivanti dall’applicazione<br />
dell’art 653 c.p.c., aveva ritenuto che l’estinzione per determinare tutti i suoi effetti<br />
avesse necessità di una apposita declaratoria laddove ben poteva, giusta quanto affermato<br />
in giurisprudenza, essere rilevata ed accertata incidenter tantum dal giudice adito<br />
successivamente al verificarsi dell’evento estintivo.<br />
Con il secondo motivo l’INPS deduce violazione e falsa applicazione degli artt.<br />
2909 c.c. e 324 e 647 c.p.c. nonché vizio della motivazione perché il giudice d’appello<br />
aveva errato nel non considerare che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo<br />
del 6 settembre 1991, contenente l’accertamento definitivo dell’obbligazione contributiva<br />
relativa al periodo 1 gennaio 1988 al 31 maggio 1991, non poteva riverberare i<br />
suoi effetti anche sulle sanzioni civili connesse alla omissione contributiva maturata<br />
nel periodo successivo alla data di emissione del provvedimento monitorio.<br />
2. — Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato in quanto le censure mosse<br />
alla impugnata sentenza non hanno alcun fondamento.<br />
2.1. — Questa Corte non ignora che i giudici di legittimità hanno di recente statuito<br />
che in tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto<br />
ingiuntivo, qualora alla pronuncia del decreto sia seguita opposizione, poi accolta, e la<br />
sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio dalla Corte di cassazione, alla<br />
mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio consegue non già l’estinzione dell’intero<br />
procedimento, giusta il disposto dell’art. 393 cod. proc. civ., bensì la applicazione<br />
della specifica disciplina di cui al successivo art. 653 c.p.c., a mente del quale in<br />
caso di estinzione del processo di opposizione "il decreto che non ne sia già munito<br />
acquista efficacia esecutiva", che ripone la sua ragion d’essere nella natura di condanna<br />
con riserva del decreto d’ingiunzione, sicché all’estinzione del procedimento di rinvio<br />
per mancata riassunzione consegue l’efficacia esecutiva del decreto medesimo(cfr.<br />
in tali sensi Cass. 11 maggio 2005 n. 9876 cui adde, in termini pressocchè analoghi,<br />
Cass. 25 marzo 2003 n. 4378).<br />
2.2. — Ad avviso di questa Corte la controversia in esame deve essere, invece,<br />
decisa unicamente alla stregua della norme di cui all’art. 393 c.p.c., che - proprio per<br />
regolare l’estinzione del processo nel caso in cui, come quello di specie, la causa non<br />
sia stata riassunta nel termine di cui all’art. 392 c.p.c. o nel caso in cui nel giudizio di<br />
rinvio (a seguito della cassazione della sentenza impugnata) si avveri una causa di<br />
estinzione - si presenta essa stessa come specifica anche rispetto al disposto dell’art.<br />
653 c.p.c., si da dovere essere applicata pure allorquando si sia in presenza di un giudizio<br />
per opposizione a decreto ingiuntivo.<br />
2.3. — La specificità, infatti, cui deve aversi riguardo ai fini decisori, attiene non