04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Corte di Cassazione 691<br />

In tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto<br />

ingiuntivo, qualora alla pronunzia sul decreto sia seguita opposizione e questa<br />

sia stata accolta, e successivamente la sentenza di merito sia stata a sua<br />

volta cassata con rinvio, nel caso in cui il processo non sia stato riassunto in<br />

termine non trova applicazione il disposto dell’art. 653 cod.proc.civ., a<br />

mente del quale a seguito dell’estinzione del processo di opposizione il<br />

decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, ma il disposto<br />

dell’art. 393 cod. proc. civ., alla stregua del quale alla mancata riassunzione<br />

consegue l’estinzione dell’intero procedimento e, quindi, l’inefficacia anche<br />

del decreto ingiuntivo opposto.<br />

FATTO — Con ricorso di insinuazione tardiva del credito l’INPS chiedeva l’ammissione<br />

al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società<br />

cooperativa T. a r.l. per la somma di lire 750.621.357, dovuta a titolo di sanzioni civili ex<br />

art. 4 della legge n. 48/1988 ulteriori rispetto a quelle indicate nel decreto ingiuntivo n.<br />

2530/1991, emesso in data 6 settembre 1991 dal Pretore di Perugia in funzione di giudice<br />

del lavoro, e con il quale era stato azionato il credito contributivo dallo stesso Istituto<br />

relativamente ai contributi omessi nel periodo dal 1 gennaio 1988 al 31 maggio 1991.<br />

Il Tribunale di Spoleto respingeva la domanda dell’Istituto ed, a seguito di gravame,<br />

la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 6 novembre 2003, rigettava il gravame<br />

e compensava le spese. Nel pervenire a tale conclusione il giudice d’appello premetteva<br />

che il 6 settembre 1991 era stato emesso dal Pretore di Perugia decreto con il<br />

quale si ingiungeva alla società ancora in bonis il pagamento della somma di lire<br />

905.364.371, in dipendenza del mancato versamento dei contributi previdenziali per i<br />

26 soci della cooperativa, e lo stesso Pretore, con sentenza del 19 luglio 1993, in accoglimento<br />

dell’opposizione aveva revocato il decreto ingiuntivo.<br />

A seguito di gravame, l’opposizione veniva dichiarata infondata dal Tribunale di<br />

Perugia, ma la Corte di cassazione, con sentenza del 3 luglio 1997, ritenuto fondato il<br />

ricorso della società, cassava la sentenza impugnata e rimetteva gli atti al Tribunale di<br />

Temi, davanti al quale giudice la causa non veniva riassunta. Tanto premesso la Corte<br />

territoriale, da un lato, osservava che, pur a volere condividere l’assunto che nella fattispecie<br />

in esame andava applicato il disposto dell’art. 653 c.p.c., in luogo dell’art. 393<br />

c.p.c., ciò non comportava l’accoglimento dell’appello dell’INPS, perché l’estinzione<br />

pur operando di diritto deve essere eccepita ex art. 307 c.c. dalla parte interessata nell’ambito<br />

del processo colpito dall’evento estintivo; inoltre era sempre possibile la riassunzione<br />

del processo oltre il termine previsto a tale fine, con la mancata formulazione<br />

dell’eccezione di estinzione da parte dell’interessato. Ma al di là di tale considerazione,<br />

l’appello risultava infondato anche perché, seppure si voleva sostenere che in conseguenza<br />

della mancata riassunzione in giudizio aveva avuto luogo “la definitiva cristallizzazione<br />

dell’efficacia esecutiva del decreto del 6 settembre 1991”, con acquisizione<br />

della forza del giudicato, tale autorità non poteva che rimanere limitata al thema<br />

decidendum, oggetto della specifica lite, e di certo non poteva estendersi ad ulteriori<br />

ragioni di credito maturate successivamente alla pronunzia del decreto stesso. Non<br />

poteva considerarsi, pertanto, accertata - stante il periodo in relazione al quale era stata

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!