INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
690 Sezioni Civili<br />
Sezioni unite, n. 1006 del 2002, cit.) e, dall’altro, la data in cui deve ritenersi compiuta<br />
la notificazione per mezzo del servizio postale è quella della ricezione del plico da<br />
parte del destinatario, e il solo documento che fa piena prova tanto di questa circostanza,<br />
quanto della persona a mani della quale la consegna è avvenuta, è l’avviso di<br />
ricevimento, con la conseguenza che incombe all’opposto che eccepisca la tardività<br />
dell’opposizione rispetto alla data di notificazione dell’atto avvenuta per mezzo del<br />
servizio postale l’onere di produrre tale documento (cfr. Cass, n. 1634 del 1984); in<br />
secondo luogo, per avere attribuito efficacia probatoria alle fotocopie depositate<br />
dall’I.N.P.S. (riproducenti l’avviso di ricevimento della cartella esattoriale recante il<br />
timbro di ricezione da parte dell’ufficio postale incaricato della consegna e una nota<br />
di servizio della Banca concessionaria attestante la data di avvenuto ricevimento del<br />
plico da parte della società opponente), pur in presenza di specifica e rituale contestazione<br />
della conformità agli originali sollevata dall’opponente, in primo grado (nelle<br />
note difensive successive alla produzione autorizzata dal giudice) e in appello (nella<br />
memoria di costituzione), con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 2719 c.c., mentre<br />
avrebbe dovuto ~ in presenza del disconoscimento della controparte e della mancata<br />
produzione degli originali da parte dell’I.N.P.S.- ritenere definitivamente non<br />
provata la tardività dell’opposizione, così come eccepita dallo stesso Istituto (cfr.<br />
Cass. n. 12598 del 2001).<br />
In conclusione, devono essere accolti i primi due motivi di ricorso e rigettati gli<br />
altri.<br />
La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione ai motivi accolti, e la<br />
causa va rinviata alla stessa Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per l’esame<br />
del merito dell’opposizione.<br />
II giudice di rinvio pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.<br />
(Omissis)<br />
(1) V. in q. Riv., 2006, p. 51<br />
Processo civile - Decreto ingiuntivo - Opposizione - In genere - Sentenza di<br />
accoglimento - Cassazione con rinvio della sentenza di accoglimento dell’opposizione<br />
- Mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio -<br />
Conseguenze - Estinzione dell’intero procedimento e inefficacia del decreto<br />
ingiuntivo opposto - Fondamento.<br />
Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, 15.05.2007, n. 11095 - Pres. Ciciretti -<br />
Rel. Vidiri - P.G. Fedeli - INPS (Avv.ti Correra, Coretti, Fonzo) - T. Soc.<br />
Coop. a r.l. (Avv. Angelini).