04.06.2013 Views

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

690 Sezioni Civili<br />

Sezioni unite, n. 1006 del 2002, cit.) e, dall’altro, la data in cui deve ritenersi compiuta<br />

la notificazione per mezzo del servizio postale è quella della ricezione del plico da<br />

parte del destinatario, e il solo documento che fa piena prova tanto di questa circostanza,<br />

quanto della persona a mani della quale la consegna è avvenuta, è l’avviso di<br />

ricevimento, con la conseguenza che incombe all’opposto che eccepisca la tardività<br />

dell’opposizione rispetto alla data di notificazione dell’atto avvenuta per mezzo del<br />

servizio postale l’onere di produrre tale documento (cfr. Cass, n. 1634 del 1984); in<br />

secondo luogo, per avere attribuito efficacia probatoria alle fotocopie depositate<br />

dall’I.N.P.S. (riproducenti l’avviso di ricevimento della cartella esattoriale recante il<br />

timbro di ricezione da parte dell’ufficio postale incaricato della consegna e una nota<br />

di servizio della Banca concessionaria attestante la data di avvenuto ricevimento del<br />

plico da parte della società opponente), pur in presenza di specifica e rituale contestazione<br />

della conformità agli originali sollevata dall’opponente, in primo grado (nelle<br />

note difensive successive alla produzione autorizzata dal giudice) e in appello (nella<br />

memoria di costituzione), con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 2719 c.c., mentre<br />

avrebbe dovuto ~ in presenza del disconoscimento della controparte e della mancata<br />

produzione degli originali da parte dell’I.N.P.S.- ritenere definitivamente non<br />

provata la tardività dell’opposizione, così come eccepita dallo stesso Istituto (cfr.<br />

Cass. n. 12598 del 2001).<br />

In conclusione, devono essere accolti i primi due motivi di ricorso e rigettati gli<br />

altri.<br />

La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione ai motivi accolti, e la<br />

causa va rinviata alla stessa Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per l’esame<br />

del merito dell’opposizione.<br />

II giudice di rinvio pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.<br />

(Omissis)<br />

(1) V. in q. Riv., 2006, p. 51<br />

Processo civile - Decreto ingiuntivo - Opposizione - In genere - Sentenza di<br />

accoglimento - Cassazione con rinvio della sentenza di accoglimento dell’opposizione<br />

- Mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio -<br />

Conseguenze - Estinzione dell’intero procedimento e inefficacia del decreto<br />

ingiuntivo opposto - Fondamento.<br />

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, 15.05.2007, n. 11095 - Pres. Ciciretti -<br />

Rel. Vidiri - P.G. Fedeli - INPS (Avv.ti Correra, Coretti, Fonzo) - T. Soc.<br />

Coop. a r.l. (Avv. Angelini).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!