INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Corte di Cassazione 689<br />
suale) non rilevabile d’ufficio, da proporre, a pena di decadenza, con la memoria costitutiva<br />
da depositare nel termine previsto dal primo comma dello stesso articolo (almeno<br />
dieci giorni prima dell’udienza), nè come una contestazione "circa i fatti affermati<br />
dall’attore a fondamento della domanda", da proporre anch’essa nello stesso termine -<br />
giusta il disposto del terzo comma del medesimo art. 416 - ma con esclusivo riguardo a<br />
fatti costitutivi non rilevabili d’ufficio e non, dunque, con riguardo a presupposti processuali<br />
(cfr. Cass., Sezioni unite, n. 761 del 2002).<br />
Quanto alle censure riguardanti i documenti depositati in ritardo, mette conto<br />
rilevare che la correttezza della acquisizione deriva - per la sentenza qui impugnata -<br />
non tanto dalla considerazione di una facoltà di produzione sine die (esclusa anche per<br />
le prove documentali: cfr., da ultimo, Cass., Sezioni unite, n. 8202 del 2005; Cass. n.<br />
2035 del 2006), come lamenta la ricorrente, quanto dalla "legittimità di un accertamento<br />
anche d’ufficio". L’affermazione merita di essere condivisa in base alla considerazione<br />
che, sebbene vada esclusa una consequenzialità fra accertamento officioso e<br />
ammissibilità di prove tardive (atteso che il principio generale secondo cui l’allegazione<br />
dei fatti non può andare disgiunta dalla prova della loro esistenza opera anche per le<br />
eccezioni rilevabili d’ufficio: cfr. Cass., Sezioni unite, n. 15661 del 2005 (1); Id., n.<br />
1099 del 1998), tuttavia il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività dell’opposizione<br />
implica un accertamento correlato non soltanto alle risultanze già ritualmente<br />
acquisite al processo ma anche a quelle che, in base alle circostanze del caso<br />
concreto, il giudice può e deve acquisire per sua iniziativa anche aliunde, in applicazione<br />
degli art. 421 e 437 c.p.c., in considerazione della natura pubblicistica della<br />
decadenza (cfr. Cass. n. 11798 del 2006; n. 10038 del 2004; n. 8549 del 1987; Cass..<br />
Sezioni unite, n. 1006 del 2002): nella specie, l’utilizzazione dei documenti prodotti<br />
dall’Istituto opposto risulta correttamente effettuata anche in ragione di un criterio di<br />
economia processuale, stante che la pregressa e rituale acquisizione di documenti relativi<br />
al procedimento di comunicazione della cartella esattoriale, non comprendente<br />
l’avviso di ricevimento, ben avrebbe giustificato la integrazione di essi per iniziativa<br />
del giudice, con l’acquisizione d’ufficio di tale avviso al fine di verificare la data di<br />
ricevimento.<br />
Fondati sono invece il primo e il secondo motivo, anch’essi da esaminare congiuntamente.<br />
La necessità, sopra evidenziata, di una verifica d’ufficio riguardo alla tempestività<br />
dell’opposizione non esclude che il relativo accertamento debba svolgersi con<br />
l’osservanza del generale principio di distribuzione dell’onere della prova (art. 2697<br />
c.c.) e, una volta che l’accertamento si riferisca a prove documentali come nella specie,<br />
con l’applicazione degli specifici criteri relativi all’efficacia probatoria degli atti depositati<br />
in copia (art. 2714 e segg. c.c.).<br />
A tanto la sentenza impugnata non si è attenuta: in primo luogo, per avere<br />
espressamente addossato all’opponente l’onere di dimostrare la tempestività dell’opposizione<br />
rispetto alla data della notificazione della cartella, in violazione dei principi<br />
di diritto - enunciati da questa Corte nelle analoghe materie delle opposizioni a sanzioni<br />
amministrative e delle opposizioni a decreti ingiuntivi - secondo cui, da un lato,<br />
la mancata produzione da parte dell’opponente dell’avviso di ricevimento dell’atto<br />
non comporta ex se la inammissibilità della opposizione siccome tardiva (cfr. Cass.,