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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Corte di Cassazione 689<br />

suale) non rilevabile d’ufficio, da proporre, a pena di decadenza, con la memoria costitutiva<br />

da depositare nel termine previsto dal primo comma dello stesso articolo (almeno<br />

dieci giorni prima dell’udienza), nè come una contestazione "circa i fatti affermati<br />

dall’attore a fondamento della domanda", da proporre anch’essa nello stesso termine -<br />

giusta il disposto del terzo comma del medesimo art. 416 - ma con esclusivo riguardo a<br />

fatti costitutivi non rilevabili d’ufficio e non, dunque, con riguardo a presupposti processuali<br />

(cfr. Cass., Sezioni unite, n. 761 del 2002).<br />

Quanto alle censure riguardanti i documenti depositati in ritardo, mette conto<br />

rilevare che la correttezza della acquisizione deriva - per la sentenza qui impugnata -<br />

non tanto dalla considerazione di una facoltà di produzione sine die (esclusa anche per<br />

le prove documentali: cfr., da ultimo, Cass., Sezioni unite, n. 8202 del 2005; Cass. n.<br />

2035 del 2006), come lamenta la ricorrente, quanto dalla "legittimità di un accertamento<br />

anche d’ufficio". L’affermazione merita di essere condivisa in base alla considerazione<br />

che, sebbene vada esclusa una consequenzialità fra accertamento officioso e<br />

ammissibilità di prove tardive (atteso che il principio generale secondo cui l’allegazione<br />

dei fatti non può andare disgiunta dalla prova della loro esistenza opera anche per le<br />

eccezioni rilevabili d’ufficio: cfr. Cass., Sezioni unite, n. 15661 del 2005 (1); Id., n.<br />

1099 del 1998), tuttavia il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività dell’opposizione<br />

implica un accertamento correlato non soltanto alle risultanze già ritualmente<br />

acquisite al processo ma anche a quelle che, in base alle circostanze del caso<br />

concreto, il giudice può e deve acquisire per sua iniziativa anche aliunde, in applicazione<br />

degli art. 421 e 437 c.p.c., in considerazione della natura pubblicistica della<br />

decadenza (cfr. Cass. n. 11798 del 2006; n. 10038 del 2004; n. 8549 del 1987; Cass..<br />

Sezioni unite, n. 1006 del 2002): nella specie, l’utilizzazione dei documenti prodotti<br />

dall’Istituto opposto risulta correttamente effettuata anche in ragione di un criterio di<br />

economia processuale, stante che la pregressa e rituale acquisizione di documenti relativi<br />

al procedimento di comunicazione della cartella esattoriale, non comprendente<br />

l’avviso di ricevimento, ben avrebbe giustificato la integrazione di essi per iniziativa<br />

del giudice, con l’acquisizione d’ufficio di tale avviso al fine di verificare la data di<br />

ricevimento.<br />

Fondati sono invece il primo e il secondo motivo, anch’essi da esaminare congiuntamente.<br />

La necessità, sopra evidenziata, di una verifica d’ufficio riguardo alla tempestività<br />

dell’opposizione non esclude che il relativo accertamento debba svolgersi con<br />

l’osservanza del generale principio di distribuzione dell’onere della prova (art. 2697<br />

c.c.) e, una volta che l’accertamento si riferisca a prove documentali come nella specie,<br />

con l’applicazione degli specifici criteri relativi all’efficacia probatoria degli atti depositati<br />

in copia (art. 2714 e segg. c.c.).<br />

A tanto la sentenza impugnata non si è attenuta: in primo luogo, per avere<br />

espressamente addossato all’opponente l’onere di dimostrare la tempestività dell’opposizione<br />

rispetto alla data della notificazione della cartella, in violazione dei principi<br />

di diritto - enunciati da questa Corte nelle analoghe materie delle opposizioni a sanzioni<br />

amministrative e delle opposizioni a decreti ingiuntivi - secondo cui, da un lato,<br />

la mancata produzione da parte dell’opponente dell’avviso di ricevimento dell’atto<br />

non comporta ex se la inammissibilità della opposizione siccome tardiva (cfr. Cass.,

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