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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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688 Sezioni Civili<br />

cata della consegna e non anche la data di effettivo ricevimento da parte della società<br />

opponente.<br />

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e<br />

degli art. 112 - 115 e 416 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo. Si<br />

deduce che, in relazione ai documenti prodotti dall’I.N.P.S. in fotocopia, l’opponente<br />

aveva tempestivamente contestato la conformità agli originali, riproponendo l’eccezione<br />

in grado d’appello, ma la Corte territoriale, pure fondando la propria decisione su<br />

tali documenti, non ha dato alcuna risposta in ordine all’eccezione proposta e, senza<br />

fornire alcuna motivazione ed in violazione della disciplina codicistica relativa al valore<br />

probatorio dei documenti prodotti in giudizio, ha attribuito rilievo, in particolare,<br />

alla fotocopia dell’avviso di ricevimento; e si sostiene, infine, che nessun valore probatorio<br />

la Corte avrebbe dovuto conferire alla nota di servizio fornita dalla Banca concessionaria,<br />

trattandosi di una mera dichiarazione proveniente da soggetto privo di poteri<br />

certificativi riguardo alla procedura di comunicazione mediante il servizio postale e,<br />

peraltro, avente uno specifico interesse a dimostrare la regolarità del proprio operato.<br />

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 416 c.p.c. e vizio di motivazione. Si<br />

lamenta che la Corte territoriale, senza fornire alcuna motivazione, abbia fondato la<br />

decisione su una contestazione dell’I.N.P.S., di cui l’opponente aveva puntualmente<br />

rilevato la irritualità e tardività sul presupposto che tale contestazione era contenuta<br />

nella memoria costitutiva depositata oltre il termine prescritto dall’art. 416 c.p.c. ed era<br />

fondata su documenti prodotti anch’essi oltre tale termine.<br />

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 416 e 421<br />

c.p.c. e vizio di motivazione. Si lamenta che, nell’accertamento officioso circa la tempestività<br />

dell’opposizione, i giudici di merito abbiano finito per sopperire all’inerzia<br />

dell’Istituto, utilizzando prove documentali prodotte tardivamente e non fornendo<br />

alcuna motivazione, malgrado le puntuali deduzioni dell’opponente, circa la correttezza<br />

della operata integrazione probatoria.<br />

Per ordine logico, debbono essere dapprima trattati il terzo e il quarto motivo di<br />

ricorso, in quanto afferenti alla stessa rilevabilità della questione di tempestività dell’opposizione<br />

e alla ammissibilità della relativa produzione documentale.<br />

L’esame congiunto di tali motivi ne rivela la infondatezza.<br />

L’accertamento della tempestività dell’opposizione, con riguardo all’osservanza<br />

del termine prescritto dall’art. 24, quinto comma, del decreto legislativo 26 febbraio<br />

1999, n. 46, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità<br />

della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla<br />

sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di<br />

quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d’ufficio in ogni stato e<br />

grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione<br />

dell’azione giudiziale (cfr. Cass.. Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento<br />

al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell’art.<br />

24 cit, cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002).<br />

Ciò comporta che, nella specie, l’allegazione dell’Istituto, contenuta nella memoria<br />

di costituzione depositata tardivamente, si configura come una mera difesa, volta<br />

alla declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, e non come un’eccezione in senso<br />

stretto, cioè, a norma dell’art 416, secondo comma, c.p.c., come un’eccezione (proces-

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