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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Corte di Cassazione 687<br />

Costituitasi la società, che resisteva al gravame, la Corte d’appello di Roma, con<br />

la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva la eccezione preliminare dell’Istituto appellante<br />

e dichiarava la inammissibilità dell’opposizione alla cartella esattoriale, rilevando<br />

che: 1) spettava all’opponente allegare e provare la tempestività dell’opposizione, con<br />

conseguente legittimità di un accertamento anche d’ufficio al riguardo, sicché correttamente<br />

il primo giudice aveva considerato ammissibile la produzione, da parte<br />

dell’Istituto, di documenti intesi ad evidenziare la data della notifica a fronte della<br />

eccezione, ancorché sollevata in sede di costituzione tardiva, di decadenza per mancato<br />

rispetto del termine perentorio di quaranta giorni previsto dall’art 24, quinto comma,<br />

del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (recante la disciplina delle iscrizioni a<br />

ruolo dei crediti degli enti previdenziali); 2) diversamente da quanto ritenuto dal<br />

Tribunale, peraltro. l’Istituto aveva depositato sia una nota del gestore della riscossione<br />

sia fotocopia dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella esattoriale<br />

effettuata a mezzo del servizio postale, donde si evinceva che la data di ricezione da<br />

parte della società era stata quella del 5 gennaio 2001, con la conseguente tardività dell’opposizione,<br />

depositata il 15 febbraio 2001.<br />

Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione (notificato,<br />

oltre che all’I.N.P.S., anche alla Banca concessionaria e all’I.N.A.I.L.), deducendo<br />

quattro motivi di impugnazione, illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art 378<br />

c.p.c.<br />

Vi è controricorso dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L.<br />

DIRITTO — Preliminarmente, si rileva che il ricorso della società, sebbene notificato<br />

ad entrambi gli originari enti impositori (nonché, come prevede l’art. 24, quinto<br />

comma, d.lgs. n. 46 del 1999, alla banca concessionaria per la riscossione), contiene<br />

censure riguardanti esclusivamente i contributi e gli accessori pretesi dall’I.N.P.S., nei<br />

cui soli confronti, d’altra parte, la sentenza qui impugnata, in accoglimento dell’unico<br />

appello proposto avverso la decisione di primo grado, ha dichiarato la inammissibilità<br />

dell’opposizione; ne consegue che la mera denuntiatio litis non vale ad attribuire la<br />

qualità di parte anche all’I.N.A.I.L. (il cui interesse alla partecipazione al giudizio,<br />

peraltro, è definitivamente venuto meno per l’acquiescenza prestata alla sentenza di<br />

primo grado, passata in giudicato in parte qua) e che, pertanto, il relativo controricorso<br />

è inammissibile.<br />

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e degli art. 137<br />

e 152 c.p.c., nonché vizio di motivazione. Si sostiene l’erroneità della sentenza impugnata<br />

deducendosi che le peculiari modalità di comunicazione della cartella esattoriale,<br />

inoltrata a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento,<br />

non prevedono che il destinatario resti in possesso di un documento attestante la<br />

data di ricezione del plico, in quanto l’avviso, in unico originale, ritorna al mittente, e<br />

che, perciò, l’opponente, se pure è tenuto al rispetto dei termini prescritti dalla legge, è<br />

tuttavia sollevato dall’onere di provare la tempestività della opposizione, mentre spetta<br />

all’opposto dimostrare la tardività da lui eventualmente eccepita. Si aggiunge che la<br />

medesima sentenza, senza alcuna motivazione, ha attribuito valore al mero "timbro a<br />

secco" posto sulla fotocopia dell’avviso di ricevimento prodotto dall’I.N.P.S., idoneo a<br />

provare solo la data di ricezione del plico da parte dell’amministrazione postale incari-

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