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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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686 Sezioni Civili<br />

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Riscossione -<br />

Cartella di pagamento emessa dalla banca concessionaria per il mancato<br />

pagamento di contributi pretesi dall’I.N.P.S. - Opposizione - Termine prescritto<br />

dall’art. 24, quinto comma, del d. lgs. n. 46 del 1999 - Accertamento -<br />

Dovere del giudice di provvedervi d’ufficio - Sussistenza - Mancato esercizio<br />

di detto dovere - Conseguenza - Fattispecie.<br />

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, 16.05.2007, n. 11274 - Pres. Senese -<br />

Rel. Morcavallo - P.M. Matera - L’O. A. all’A. srl (Avv. Raho) - INAIL<br />

Avv.ti Pignataro, Quaranta) - INPS (Avv.ti Correra, Coretti, Cossu) -<br />

Banca Monte dei Paschi di Siena.<br />

In tema di opposizione a cartella esattoriale, emessa dall’istituto concessionario<br />

della gestione del servizio di riscossione, per il mancato pagamento di<br />

contributi pretesi dall’I.N.P.S., l’accertamento della tempestività del ricorso<br />

proposto dall’ingiunto, con riguardo all’osservanza del termine prescritto<br />

dall’art 24, quinto comma, del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in quanto<br />

involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità<br />

della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista "ex lege", avente<br />

natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere<br />

dalla sollecitazione delle parti, disponendo l’acquisizione degli elementi<br />

utili anche "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 cod. proc.<br />

civ., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell’eventuale<br />

carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile<br />

d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di "potestas<br />

judicandi" derivante dalla preclusione dell’azione giudiziale. (Nella specie,<br />

la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato,<br />

per assunta violazione del predetto termine, l’inammissibilità della formulata<br />

opposizione a cartella esattoriale emessa nell’interesse dell’I.N.P.S., sul<br />

presupposto che il relativo onere attinente alla tempestività del ricorso spettasse<br />

all’opponente, senza, perciò, che lo stesso giudice avesse proceduto ai<br />

necessari accertamenti probatori integrativi sulla scorta dei documenti già<br />

acquisiti al processo in relazione al riscontro della data di ricevimento dell’avviso<br />

di notificazione della cartella esattoriale impugnata).<br />

FATTO — Con sentenza del 10 luglio 2001 il Tribunale di Roma, in funzione di<br />

giudice del lavoro, dichiarava l’illegittimità della cartella esattoriale notificata dalla<br />

Banca Monte dei Paschi di Siena, quale gestore del servizio riscossioni tributi nell’interesse<br />

dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L., alla opponente società r.l. "L’O.A. all’A.", contenente<br />

l’intimazione di pagamento di contributi previdenziali e premi assicurativi, oltre<br />

accessori e somme aggiuntive, relativi al periodo novembre 1978-agosto 1998.<br />

Proponeva appello l’I.N.P.S. censurando la decisione impugnata per avere respinto<br />

la preliminare eccezione di inammissibilità dell’opposizione e, inoltre, per avere disatteso<br />

sia l’eccezione di prescrizione sia le deduzioni di merito sollevate in primo grado.

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