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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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modo di rimeditare nelle sue più recenti pronunce (cfr. Cass. 20 febbraio.2006 n.3592, 21<br />

marzo 2005 n. 6018, 25 ottobre 2004 n. 20715), dove si è espressa nel senso che: "In tema<br />

di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali,<br />

l’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 - come interpretato autenticamente, integrato e<br />

modificato dall’art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991<br />

n. 166, e dall’art, 4 del di 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella legge 14 novembre<br />

1992 n. 38 - individua nella "scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento<br />

amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo,<br />

pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria, non consente lo<br />

spostamento in avanti del termine di decadenza; e tale principio va esteso all’ipotesi di<br />

tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell’istituto previdenziale".<br />

Tale più recente insegnamento è condiviso dal Collegio, che fa proprie le ragioni con<br />

le quali le richiamate decisioni giustificano la sua piena coerenza con la ratio della disposizione<br />

contenuta nell’art.4 del decreto-legge 19 settembre 1992 n.384, convertito dalla<br />

legge 14 novembre 1992 n.438, nella parte in cui individua una ulteriore possibilità di<br />

decorrenza del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione giudiziaria in materia di<br />

prestazioni INPS nella “data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento<br />

amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta<br />

di prestazione". Il senso e la funzione di tale innovativa previsione sono state ravvisate<br />

nella volontà del legislatore di porre riparo al rischio non remoto di vanificazione del<br />

sistema determinato dall’effetto congiunto della irrilevanza (ai fini della procedibilità dell’azione<br />

giudiziaria) delle decadenze verificatesi nel corso del procedimento amministrativo<br />

(irrilevanza stabilita dall’art.8 della legge n.533 del 1973) e della previsione di un dies<br />

a quo del termine di decadenza per l’azione giudiziale correlato all’ipotesi della comunque<br />

avvenuta presentazione del ricorso amministrativo o della esistenza di una decisione<br />

espressa sul medesimo da parte dell’autorità competente; potendo indurre (un tale effetto<br />

congiunto) ad escludere la decadenza quante volte l’azione giudiziaria risulti tempestiva<br />

rispetto alla data del ricorso ovvero a quella della sua decisione nostante la tardività del<br />

primo e/o del provvedimento decisorio rispetto alla scadenza dei termini complessivamente<br />

previsti dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo.<br />

Applicando i suddetti principi al caso controverso, è agevole rilevare che il provvedimento<br />

del Comitato provinciale INPS in data 9/5/1995, in quanto emesso e comunicato<br />

dopo la scadenza suddetta, non era idoneo a "rimettere in termini" l’assicurata,<br />

da considerare, pertanto decaduta dall’azione giudiziaria proposta in data 22/12/1995<br />

e, dunque, dopo oltre un anno e trecento giorni dalla data (7/6/1993) della domanda<br />

amministrativa delle prestazioni di maternità.<br />

Ne consegue, in accoglimento del ricorso dell’INPS, la cassazione della sentenza<br />

impugnata, e, non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, potendo la<br />

Corte rilevare di ufficio l’avvenuta maturazione di una decadenza di ordine pubblico,<br />

qual è, per certo, quella di cui si discute, la causa può essere decisa direttamente nel<br />

merito in questa sede, nel senso del rigetto della domanda proposta da M. C..<br />

Ai sensi dell’art.152 disp. att. c.p.c. non vanno poste a carico della parte privata<br />

soccombente le spese dell’intero processo.<br />

(Omissis)<br />

Corte di Cassazione 685

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