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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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684 Sezioni Civili<br />

Prestazioni - Domanda giudiziale in materia di prestazioni previdenziali -<br />

Decadenza - Termine - Tardivi provvedimenti di rigetto nel merito da parte<br />

dell’istituto previdenziale - Ininfluenza.<br />

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, 06.06.2007, n. 13276 - Pres. Sciarelli -<br />

Rel. Coletti De Cesare - P.M. Fedeli (Conf.) - INPS (Avv.ti Fabiani,<br />

Triolo, De Rose) - C. M. (Avv. Battaglia).<br />

In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni<br />

previdenziali, l’art 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 - come interpretato autenticamente,<br />

integrato e modificato dall’art 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito<br />

nella legge 1 giugno 1991 n. 166, e dall’art. 4 del d.l. 19 settembre 1992<br />

n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438 - individua nella "scadenza<br />

dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo"<br />

la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante<br />

ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria, non consente lo spostamento<br />

in avanti del termine di decadenza; e tale principio va esteso all’ipotesi di<br />

tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell’istituto previdenziale.<br />

FATTO — Con sentenza in data 23 aprile 2004, la Corte d’appello di Catanzaro,<br />

confermando la decisione del Tribunale del lavoro di Lamezia Terme, ha affermato il<br />

diritto di M. C. di ottenere dall’INPS l’erogazione della indennità di maternità per il<br />

periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, ritenendo infondata la eccezione di decadenza<br />

dall’azione giudiziaria formulata dall’Istituto previdenziale sul rilievo che il<br />

provvedimento in data 9/5/1995, con il quale il Comitato provinciale dell’INPS aveva<br />

rigettato il ricorso amministrativo dell’assicurata, sebbene tardivo rispetto allo spatium<br />

deliberandi previsto dalla legge, era comunque utile a determinare la decorrenza del<br />

termine (nella specie, annuale) prescritto per l’azione giudiziaria, che, dunque, nella<br />

specie, era da considerare tempestivamente esercitata, dal momento che il ricorso giurisdizionale<br />

risultava depositato il 22/12/1995.<br />

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un<br />

unico motivo, al quale resiste M. C. con controricorso.<br />

DIRITTO — L’INPS, con l’unico motivo, denuncia violazione e falsa applicazione<br />

dell’art.47 d.p.r. n.639/1970, nel testo sostituito dall’art.4 d.l. n.384/92, convertito<br />

dalla legge n.438/92, nonché vizio di motivazione e sostiene che la sentenza di appello<br />

è giuridicamente errata nella parte in cui ha ritenuto utili a "rimettere in termini" l’assicurata<br />

il ricorso amministrativo del 7/2/1995 e il relativo provvedimento di rigetto in<br />

data 9/5/1995, benché entrambi successivi alla scadenza del termine (trecento giorni<br />

dalla data della domanda amministrativa della prestazione, nella specie presentata il<br />

7/6/1993), improrogabilmente fissati dall’art.47, nuovo testo, citato per l’esaurimento<br />

del procedimento amministrativo.<br />

Il ricorso è fondato.<br />

La sentenza impugnata ha ritenuto tempestiva l’azione giudiziaria sulla base di alcune<br />

decisioni di questa Corte il cui insegnamento la giurisprudenza successiva ha avuto

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