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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Corte di Cassazione 681<br />

Prestazioni - Assicurazione contro la tubercolosi - Diritto alle prestazioni -<br />

Presupposti - Ricovero per tubercolosi - Necessità - Fase attiva o meno della<br />

malattia - Irrilevanza - Conseguenze malattie sopravvenute e dipendenti<br />

dalla tubercolosi - Disciplina delle malattie comuni - Operatività.<br />

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, 11.06.2007, n. 13630 - Pres. Sciarelli -<br />

Rel. Monaci - P.M. Abbritti (Conf) - INPS (Avv.ti Fabiani, Triolo, De<br />

Rose) - B. A. (Avv. Assennato).<br />

In materia di assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, come si evince<br />

dall’art. 15 del R.D.L. n. 636 del 1939, dai titoli stessi delle leggi n. 86 del<br />

1953, n. 1088 del 1970, n. 88 del 1987, il diritto alle provvidenze specificamente<br />

previste dagli artt. 2 e 4 della citata legge n. 1088 del 1970 e alle<br />

altre consimili provvidenze presuppone che il ricovero sia dovuto alla malattia<br />

tubercolare. Quindi - a prescindere dalla necessità o meno che tale<br />

malattia sia in fase attiva - è comunque alla suddetta patologia che si deve<br />

fare riferimento, sicché le eventuali malattie sopravvenute alla tubercolosi e<br />

da questa dipendenti sono escluse dalla suddetta normativa e rientrano nell’ambito<br />

riservato alle malattie comuni.<br />

FATTO — Con sentenza n. 410/2003, in data 13 novembre 2003 / 22 gennaio<br />

2004, il Tribunale di Forlì accoglieva l’appello dell’assicurato <strong>Inps</strong> signor B. A.,<br />

dichiarava il diritto di quest’ultimo a percepire, dal primo agosto 1996 al 31 luglio<br />

1998, l’assegno di cura e sostentamento di cui all’art.4, della legge 14 dicembre 1970,<br />

n. 1088, come modificata dall’art. 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e condannava<br />

l’<strong>Inps</strong> a corrispondergli l’assegno stesso.<br />

Sulla base di un accertamento peritale la sentenza riteneva che "la sindrome<br />

depressiva da cui il B. risultava affetto fin dal 1990 si è sicuramente aggravata durante<br />

e dopo la malattia polmonare" insorta successivamente, e che, sommando all’invalidità<br />

originata dall’insufficienza respiratoria quella che derivava dalla sindrome depressiva<br />

per la parte attribuibile alla patologia polmonare, si pervenisse sicuramente ad una<br />

diminuzione della capacità lavorativa superiore alla metà.<br />

Riconosceva, perciò, il diritto del B. alla prestazione richiesta.<br />

Avverso la sentenza, notificata il 19 febbraio 2004, l’Istituto assicuratore ha proposto<br />

ricorso, con un motivo, notificato, in termine, il 6 aprile 2004.<br />

Resisteva l’intimato B. A. con controricorso notificato, in termine, il 28 aprile<br />

2004, e produceva successivamente note difensive.<br />

DIRITTO — 1. — Con l’unico motivo di impugnazione l’Istituto assicuratore<br />

denunzia la violazione falsa applicazione dell’art.4 della legge n. 1088/1970, così<br />

come modificato dall’art.6 della legge 419/1975.<br />

Rileva che, secondo quella norma, l’assegno di cura o sostentamento spettava<br />

"agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacità di guadagno in occupazioni<br />

confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione

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