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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Corte di Cassazione 679<br />

Costituzionale n.141 del 1989, e dell’art.69, quinto comma, della legge n.388 del<br />

2000, deduce che quest’ultima norma è meramente ricognitiva del sistema dell’adeguamento<br />

della contribuzione, essendo il meccanismo cui rinvia, quello di cui<br />

all’art.3 della legge n.297 del 1982, il criterio generale di adeguamento delle contribuzioni<br />

dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Chiede in conseguenza affermarsi<br />

il principio che anche per il periodo anteriore al 1° gennaio 2001 debba applicarsi<br />

per il calcolo della pensione la rivalutazione dei contributi secondo gli indici<br />

ISTAT.<br />

Il ricorso è infondato.<br />

L’istituto della pensione facoltativa, istituito con testo unico del 30 maggio<br />

1907, n.376 e modificato con regio decreto legge n.1827 del 1935, convertito con<br />

modificazioni dalla legge n.1155 del 1936, consentiva a quanti non fossero iscritti ad<br />

assicurazione generale obbligatoria di costituire volontariamente un rapporto assicurativo<br />

per la vecchiaia o l’invalidità, ovvero di integrare di integrare le prestazioni di<br />

quella obbligatoria. L’ammontare delle prestazioni è fissato in base alla contribuzione.<br />

La svalutazione monetaria conseguente agli eventi bellici e la conseguente irrisorietà<br />

delle prestazioni indusse il legislatore a prevedere con l’art. 29, terzo comma,<br />

della legge n.218 del 1952 un meccanismo di rivalutazione secondo indici fissati dal<br />

medesimo comma delle contribuzioni dall’entrata in vigore dell’assicurazione al 1<br />

gennaio del 1948 stabilendo che quelli successivi fossero valutati alla pari. Nei decenni<br />

successivi la svalutazione monetaria determinò nuovamente lo svilimento del valore<br />

reale delle prestazioni e la Corte costituzionale con sentenza n.141 del 1989 ritenne<br />

che il citato terzo comma dell’art.29 fosse irragionevole per non avere previsto un<br />

adeguamento delle contribuzioni anche per il futuro e non rispondente al fine previdenziale<br />

dell’assicurazione e conseguentemente ne dichiarò la illegittimità costituzionale<br />

nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell’importo<br />

nominale dei contributi versati dal giorno della sua entrata in vigore in poi. Dopo<br />

l’emanazione del decreto legge n.166 del 1996, reiterato con successivi decreti legge<br />

tutti non convertiti, che prevedevano la rivalutazione delle contribuzioni per il periodo<br />

a decorrere dal 1° gennaio 1948 secondo gli indici ISTAT, il legislatore è intervenuto<br />

con l’art. 69, quinto comma, della legge n.388 del 2000 stabilendo, con il rinvio<br />

a norma, art.3 della legge n.297 del 1982 che disciplina la rivalutazione della contribuzione<br />

nella assicurazione obbligatoria, la rivalutazione secondo gli indici ISTAT<br />

della contribuzione dal 1° gennaio 1948 in poi e che dal 1° gennaio 2001 decorrono<br />

gli aumenti.<br />

Si poneva, quindi, la questione della interpretazione di quest’ultima norma e cioè<br />

se con essa non si fosse disposto per il periodo antecedente al 1° gennaio 2001, restando<br />

cioè un vuoto legislativo, ovvero si fossero negati gli aumenti per il periodo precedente.<br />

Questa Corte, condividendo la seconda interpretazione, ha rimesso la questione<br />

alla Corte costituzionale con ordinanza 24.8.2004, ravvisando la non manifesta infondatezza<br />

della questione di illegittimità costituzionale in rel. artt.3 e 38 del citato terzo<br />

comma dell’art.69 della legge n.388 del 2000 ove non prevede l’adeguamento delle<br />

prestazioni anche per il periodo anteriore.<br />

La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 19 gennaio 2007 (2), premesso<br />

che il legislatore doveva dare concreta attuazione al principio enunciato dalla senten-

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