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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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678 Sezioni Civili<br />

Pensioni - Assicurazione facoltativa - Rivalutazione dei contributi versati e<br />

riliquidazione prestazione - Decorrenza - Dal 1° gennaio 2001 -<br />

Fondamento.<br />

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, 13.06.2007, n. 13795 - Pres. e Rel.<br />

Lupi - PM (diff.) Destro - R. (Avv. ti Rinaldi, Collidà) - INPS (Avv. ti<br />

Riccio, Valente).<br />

È legittimo il rigetto della domanda del lavoratore diretta alla rivalutazione<br />

dei contributi versati anteriormente al 31 dicembre 2000 ai fini del<br />

computo della pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione facoltativa,<br />

poiché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 3 del 19 gennaio<br />

2007 di rigetto della questione di costituzionalità dell’art. 69, comma<br />

quinto, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - sollevata con riferimento<br />

agli artt. 3 e 38 Cost. - nella parte in cui esso non prevedeva l’adeguamento<br />

delle suddette prestazioni anche per il suindicato periodo, ha ritenuto<br />

non irragionevole la fissazione alla data del 1° gennaio 2001 della decorrenza<br />

degli incrementi pensionistici, considerando tale limitazione - nel<br />

quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità<br />

finanziarie statali - adeguatamente controbilanciata dal vantaggioso coefficiente<br />

di rivalutazione adottato e dall’estensione del periodo coperto<br />

dalla rivalutazione.<br />

FATTO — Con sentenza dell’8.3.2004 la Corte di Appello di Torino rigettava<br />

l’appello proposto da R. B. nei confronti dell’INPS avverso sentenza del Tribunale di<br />

Cuneo, confermando il rigetto della domanda diretta alla rivalutazione dei contributi<br />

versati anteriormente al 31.12.2000 ai fini del computo della pensione di vecchiaia a<br />

carico dell’assicurazione facoltativa.<br />

Osservava che il legislatore con l’art.69, quinto comma, della legge n.388 del<br />

2000, stabilendo che i contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000<br />

andavano rivalutati secondo il criterio fissato dall’art.3 della legge n.297 del 1982, cioè<br />

secondo gli indici ISTAT del costo della vita, con decorrenza però degli aumenti dal 1°<br />

gennaio 2001.<br />

Per il periodo precedente vi era un vuoto legislativo che non poteva essere colmato<br />

né dall’INPS, né dal giudice in quanto la sentenza della Corte costituzionale<br />

n.141 del 1989 (1) era additiva di principio, priva di efficacia immediata in mancanza<br />

di un intervento del legislatore che ha statuito solo per il periodo successivo al<br />

31.12.2000.<br />

Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il R., resiste con controricorso<br />

l’INPS.<br />

DIRITTO — Con i due motivi, che si trattano congiuntamente, perché connessi,<br />

il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.29, terzo<br />

comma, della legge n.218 del 1952, come modificato dalla sentenza della Corte

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