INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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678 Sezioni Civili<br />
Pensioni - Assicurazione facoltativa - Rivalutazione dei contributi versati e<br />
riliquidazione prestazione - Decorrenza - Dal 1° gennaio 2001 -<br />
Fondamento.<br />
Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, 13.06.2007, n. 13795 - Pres. e Rel.<br />
Lupi - PM (diff.) Destro - R. (Avv. ti Rinaldi, Collidà) - INPS (Avv. ti<br />
Riccio, Valente).<br />
È legittimo il rigetto della domanda del lavoratore diretta alla rivalutazione<br />
dei contributi versati anteriormente al 31 dicembre 2000 ai fini del<br />
computo della pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione facoltativa,<br />
poiché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 3 del 19 gennaio<br />
2007 di rigetto della questione di costituzionalità dell’art. 69, comma<br />
quinto, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - sollevata con riferimento<br />
agli artt. 3 e 38 Cost. - nella parte in cui esso non prevedeva l’adeguamento<br />
delle suddette prestazioni anche per il suindicato periodo, ha ritenuto<br />
non irragionevole la fissazione alla data del 1° gennaio 2001 della decorrenza<br />
degli incrementi pensionistici, considerando tale limitazione - nel<br />
quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità<br />
finanziarie statali - adeguatamente controbilanciata dal vantaggioso coefficiente<br />
di rivalutazione adottato e dall’estensione del periodo coperto<br />
dalla rivalutazione.<br />
FATTO — Con sentenza dell’8.3.2004 la Corte di Appello di Torino rigettava<br />
l’appello proposto da R. B. nei confronti dell’INPS avverso sentenza del Tribunale di<br />
Cuneo, confermando il rigetto della domanda diretta alla rivalutazione dei contributi<br />
versati anteriormente al 31.12.2000 ai fini del computo della pensione di vecchiaia a<br />
carico dell’assicurazione facoltativa.<br />
Osservava che il legislatore con l’art.69, quinto comma, della legge n.388 del<br />
2000, stabilendo che i contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 2000<br />
andavano rivalutati secondo il criterio fissato dall’art.3 della legge n.297 del 1982, cioè<br />
secondo gli indici ISTAT del costo della vita, con decorrenza però degli aumenti dal 1°<br />
gennaio 2001.<br />
Per il periodo precedente vi era un vuoto legislativo che non poteva essere colmato<br />
né dall’INPS, né dal giudice in quanto la sentenza della Corte costituzionale<br />
n.141 del 1989 (1) era additiva di principio, priva di efficacia immediata in mancanza<br />
di un intervento del legislatore che ha statuito solo per il periodo successivo al<br />
31.12.2000.<br />
Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il R., resiste con controricorso<br />
l’INPS.<br />
DIRITTO — Con i due motivi, che si trattano congiuntamente, perché connessi,<br />
il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.29, terzo<br />
comma, della legge n.218 del 1952, come modificato dalla sentenza della Corte