INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CORTE DI CASSAZIONE<br />
Sezioni Civili<br />
Fallimento - Sentenza non passata in giudicato accertativa del credito verso<br />
il debitore non ancora dichiarato fallito - Impugnazione nei confronti del<br />
curatore.<br />
Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, 12.07.2007, n. 15652 Pres. Sciarelli -<br />
Rel. Roselli - P.M. Matera - INPS (Avv.ti Maritato, Correra, Coretti) -<br />
Fallimento N. srI.<br />
Ai sensi dell’art. 95, terzo comma l.f., l’impugnazione ordinaria contro la sentenza<br />
non passata in giudicato accertativa del credito, se emessa contro il preteso<br />
debitore non ancora fallito, deve essere proposta nei confronti del curatore.<br />
FATTO e DIRITTO — Ritenuto che con sentenza del 17 dicembre 2004 la Corte<br />
d’appello di Genova dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dall’<strong>Inps</strong> contro<br />
il curatore del Fallimento della s.r.l. N. ed avente ad oggetto una decisione, emessa<br />
dal Tribunale di La Spezia, di condanna soltanto parziale della società, ancora non fallita,<br />
al pagamento di debiti contributivi;<br />
che ad avviso della Corte d’appello l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta<br />
contro la società e non contro il curatore;<br />
che contro questa sentenza ricorre per cassazione l’<strong>Inps</strong> mentre il Fallimento intimato<br />
non si è costituito;<br />
che il Pubblico ministero ha chiesto l’accoglimento del ricorso.<br />
Considerato che con unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 95,<br />
terzo comma, l. fall. sostenendo la legittimazione del Fallimento a stare nel giudizio<br />
d’appello, ancorché il giudizio di accertamento del credito sia iniziato contro il debitore<br />
non ancora fallito;<br />
che il motivo è manifestamente fondato;<br />
che l’art. 95 cit, secondo cui è necessaria l’impugnazione ordinaria contro la sentenza<br />
non passata in giudicato ed accertativa del credito verso il fallito, si applica<br />
anche nel caso di sentenza negativa, in tutto o in parte, del credito che perciò va impugnata,<br />
anche se emessa contro il preteso debitore non ancora fallito, nei confronti del<br />
curatore (Cass. 9 settembre 1991 n. 9462, 16 luglio 1992 n, 8616, 6 aprile 1998 n.<br />
3528, 1°giugno 2005 n. 11632):<br />
che, accolto il ricorso, le sentenza impugnata va cassata con rinvio alla stessa<br />
Corte di Genova la quale, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese.<br />
(Omissis)<br />
Corte di Cassazione 677