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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Corte Costituzionale 669<br />

CORTE COSTITUZIONALE<br />

Sentenza<br />

Dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali -<br />

Immobili siti a Roma, in Via Nicola Salvi, n. 68 e in Via Monte Oppio, n. 12<br />

- Sentenza del Consiglio di Stato - Determinazione del prezzo di vendita stabilito<br />

per gli edifici non di pregio - Esclusione dalla procedura di vendita -<br />

Norma-provvedimento finalizzata ad eludere l’esecuzione di sentenze impugnabili<br />

solo per motivi di giurisdizione - Discriminazione in danno dei conduttori,<br />

lesione del legittimo affidamento, irragionevolezza ed arbitrarietà<br />

della norma-provvedimento - Illegittimità costituzionale.<br />

Corte Costituzionale - 13.07.2007, n. 267 - Pres. Bile - Rel. Tesauro - B. e<br />

altri (Avv. Terracciano) - INPS (Avv.ti Collina, De Ruvo) - SCIP.<br />

È costituzionalmente illegittimo l’art. 11- quinquies, comma 7, del decretolegge<br />

30 settembre 2005, n. 203, inserito dalla legge di conversione 2<br />

dicembre 2005, n. 248. Tale disposizione - la quale stabilisce che "Gli immobili<br />

siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio n. 12, già inseriti<br />

nelle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,<br />

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono<br />

esclusi da dette procedure di vendita" - viola l’art. 3 della Costituzione,<br />

sotto il profilo della irragionevolezza e dell’arbitrarietà, perché, come si<br />

desume dal rilievo che essa è stata introdotta in sede di conversione di un<br />

decreto-legge non concernente la disciplina della dismissione degli immobili<br />

di proprietà degli enti previdenziali dopo la pubblicazione e la notificazione<br />

di due sentenze del Consiglio di Stato, nelle quali l’Amministrazione era<br />

risultata soccombente, la sua finalità era quella di eludere l’esecuzione di<br />

quelle sentenze del giudice amministrativo che, pur non essendo formalmente<br />

passate in giudicato, erano impugnabili solo per motivi di giurisdizione.<br />

Restano assorbite le censure formulate con riferimento ad ulteriori parametri<br />

costituzionali.<br />

FATTO — 1. — Il Consiglio di Stato, con due ordinanze del 2 agosto 2006, ha<br />

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 97, 103 e 113 della Costituzione, questione<br />

di legittimità costituzionale dell’art. 11-quinquies, comma 7, del decreto-legge<br />

30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni<br />

urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla legge di conversione 2<br />

dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge<br />

30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposi-

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