INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Corte Costituzionale 669<br />
CORTE COSTITUZIONALE<br />
Sentenza<br />
Dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali -<br />
Immobili siti a Roma, in Via Nicola Salvi, n. 68 e in Via Monte Oppio, n. 12<br />
- Sentenza del Consiglio di Stato - Determinazione del prezzo di vendita stabilito<br />
per gli edifici non di pregio - Esclusione dalla procedura di vendita -<br />
Norma-provvedimento finalizzata ad eludere l’esecuzione di sentenze impugnabili<br />
solo per motivi di giurisdizione - Discriminazione in danno dei conduttori,<br />
lesione del legittimo affidamento, irragionevolezza ed arbitrarietà<br />
della norma-provvedimento - Illegittimità costituzionale.<br />
Corte Costituzionale - 13.07.2007, n. 267 - Pres. Bile - Rel. Tesauro - B. e<br />
altri (Avv. Terracciano) - INPS (Avv.ti Collina, De Ruvo) - SCIP.<br />
È costituzionalmente illegittimo l’art. 11- quinquies, comma 7, del decretolegge<br />
30 settembre 2005, n. 203, inserito dalla legge di conversione 2<br />
dicembre 2005, n. 248. Tale disposizione - la quale stabilisce che "Gli immobili<br />
siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio n. 12, già inseriti<br />
nelle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono<br />
esclusi da dette procedure di vendita" - viola l’art. 3 della Costituzione,<br />
sotto il profilo della irragionevolezza e dell’arbitrarietà, perché, come si<br />
desume dal rilievo che essa è stata introdotta in sede di conversione di un<br />
decreto-legge non concernente la disciplina della dismissione degli immobili<br />
di proprietà degli enti previdenziali dopo la pubblicazione e la notificazione<br />
di due sentenze del Consiglio di Stato, nelle quali l’Amministrazione era<br />
risultata soccombente, la sua finalità era quella di eludere l’esecuzione di<br />
quelle sentenze del giudice amministrativo che, pur non essendo formalmente<br />
passate in giudicato, erano impugnabili solo per motivi di giurisdizione.<br />
Restano assorbite le censure formulate con riferimento ad ulteriori parametri<br />
costituzionali.<br />
FATTO — 1. — Il Consiglio di Stato, con due ordinanze del 2 agosto 2006, ha<br />
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 97, 103 e 113 della Costituzione, questione<br />
di legittimità costituzionale dell’art. 11-quinquies, comma 7, del decreto-legge<br />
30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni<br />
urgenti in materia tributaria e finanziaria), inserito dalla legge di conversione 2<br />
dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge<br />
30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposi-