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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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668 Note a sentenza<br />

era manifestato in giurisprudenza, ha stabilito che ricorre la fattispecie della “omissione<br />

contributiva” allorché, in presenza dell’adempimento di tutte le denunce e registrazioni<br />

obbligatorie previste dalla normativa di riferimento, difetti il solo versamento<br />

della contribuzione, mentre è configurabile la più grave fattispecie di “evasione contributiva”<br />

quando venga omesso anche solo uno degli adempimenti prescritti, e ciò in<br />

quanto tale omissione ostacola, di fatto, il potere di accertamento dell’istituto previdenziale.<br />

In conclusione, il datore di lavoro cedente un credito inesigibile dovrà ritenersi<br />

non soltanto inadempiente rispetto all’obbligazione principale relativa ai contributi<br />

previdenziali, ma per di più soggetto al pagamento delle somme aggiuntive previste<br />

per la fattispecie di “omissione contributiva”, e sempre che non abbia omesso di compiere<br />

gli adempimenti prescritti dalla legge (denunce o registrazioni obbligatorie), perché<br />

in tal caso sarà addirittura ipotizzabile una “evasione contributiva”, che comporterebbe<br />

un ulteriore aggravio economico a suo carico.<br />

Gaetano Sole<br />

Dottorando di ricerca<br />

in Diritto Privato Generale<br />

presso l’Università di Palermo

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