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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Note a sentenza 667<br />

sanzioni previste dalla legge (25).<br />

Ora, è evidente che, seguendo l’iter proposto dalla Cassazione, la cessione<br />

all’ente previdenziale di un qualsiasi credito purché semplicemente esistente e sempre<br />

che sia effettuata entro i termini di legge, impedirebbe l’applicazione delle sanzioni<br />

previdenziali recentemente rimodulate dall’art. 116 L. 388/2000 (26); e ciò per la semplice<br />

ragione che il debitore cedente dovrebbe considerarsi soggetto adempiente agli<br />

obblighi contributivi, escludendosi così, in radice, la possibilità di ritenere integrata<br />

qualsiasi ipotesi di omissione o evasione contributiva.<br />

In realtà, come abbiamo sottolineato, la cessione di un credito inesigibile non<br />

estingue l’obbligazione previdenziale e, dunque, non equivale al versamento dei contributi<br />

all’ente previdenziale. Ne consegue che la condotta del datore di lavoro, da un<br />

punto di vista oggettivo, si configura (almeno) nei termini della fattispecie di “mancato<br />

o ritardato pagamento dei contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce<br />

e/o dalle registrazioni obbligatorie” di cui all’art. 1, co. 217, lett. a) della L. 662/96<br />

ed all’art. 116, co. 8, lett. a) della L. 388/2000, e cioè di una “omissione” contributiva.<br />

Resta, naturalmente, salva la possibilità che a carico del debitore possa individuarsi<br />

una più grave responsabilità per “evasione contributiva” - fattispecie individuata<br />

nella “evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi<br />

al vero” ex art. 1, co. 217, lett. b) della L. 662/96 ed all’art. 116, co. 8, lett. b) della<br />

L. 388/2000 - ove, nel caso di specie, il debitore abbia posto in essere una condotta<br />

fraudolenta volta ad occultare, anche parzialmente, la realtà dei fatti e dunque il debito<br />

contributivo.<br />

Ed invero, tale soluzione appare coerente con l’impostazione offerta dalla più<br />

recente giurisprudenza circa il problema della individuazione dei criteri di distinzione<br />

tra la fattispecie di “omissione” e la più grave fattispecie di “evasione” contributiva.<br />

Infatti, la linea di demarcazione tra le due fattispecie è stata individuata da una recente<br />

pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (27) che, risolvendo un contrasto che si<br />

(25) A seguito del venir meno di quella che è stata definita l’“ipertrofia penalista dello Stato sociale”<br />

- cfr. SCARDILLO, Crisi dello “Stato sociale” e “crisi della sanzione”. Il problema del reperimento<br />

delle risorse e quello della effettività dell’obbligo contributivo, in Inf. Prev., 1994, p. 177 - realizzata<br />

attraverso la depenalizzazione attuata con la L. n. 689/81, un ruolo di vero e proprio baricentro dell’impianto<br />

sanzionatorio previdenziale è occupato dalla “sanzione civile” o “somma aggiuntiva” consistente<br />

nell’imposizione, a carico del soggetto inadempiente dell’obbligazione contributiva, di una<br />

obbligazione ulteriore, avente ad oggetto il versamento di una somma di denaro graduata, nell’importo,<br />

a seconda della gravità del mancato adempimento dell’obbligo contributivo.<br />

(26) Si tratta dell’ultimo provvedimento di riforma che ha riordinato la normativa in materia;<br />

rispetto alla pregressa normativa contenuta nell’art. 1, co. 217 L. 662/1996 il provvedimento in questione,<br />

oltre ad abolire le sanzioni amministrative (art. 116, co. 12) ed a ridimensionare la fattispecie<br />

penale di cui all’art. 37 L. 689/81 (art. 116, co. 19) ha proceduto ad una rimodulazione in ordine alla<br />

entità ed ai criteri di commisurazione delle sanzioni civili con l’obiettivo di meglio distinguere, a<br />

livello di fattispecie, tra omissione ed evasione contributiva a cui continuano ad essere ricollegate<br />

sanzioni di diversa entità. Sul tema NICOLINI, L’inadempimento contributivo: disciplina in tema di<br />

sanzioni e responsabilità, in MGL, 2002, p. 32.<br />

(27) Cass. Civ., S.U., 7 marzo 2005, n. 4808, in Riv. It. Dir. Lav, 2005, 3, con nota di GARCEA; si<br />

veda il commento di MARIMPIETRI, La Cassazione a Sezioni Unite si pronuncia su omissione ed evasione<br />

contributiva, in Dir. delle Rel. Ind., 2005, 2.

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