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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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550 Capurso<br />

Questo principio comporta - anche alla luce dell’art. 38 Cost. - il superamento della<br />

teoria del rapporto previdenziale trilaterale, regolato da una logica di corrispettività<br />

mutualistico assicurativa, e l’affermazione della autonomia del rapporto giuridico previdenziale,<br />

che intercorre tra il lavoratore assicurato e l’ente previdenziale, e dal quale resta<br />

estraneo il datore di lavoro, soggetto passivo del diverso rapporto contributivo.<br />

L’autonomia del rapporto giuridico previdenziale era in realtà rinvenibile anche nel<br />

sistema previgente, perché il principio della automaticità delle prestazioni era già riconosciuto<br />

dalle leggi speciali nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie<br />

professionali (art. 22, r.d.l. 17 agosto 1935, n. 1765) e per le prestazioni previdenziali<br />

temporanee (art. 27, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636), malgrado sia rimasto al di fuori delle<br />

gestioni pensionistiche per molti anni, anche dopo l’entrata in vigore del Codice Civile,<br />

fino alla chiara disposizione di cui all’art. 40 della legge n. 153 del 1969, perché l’espresso<br />

riferimento dell’art. 2116 Cod. Civ. alle leggi speciali induceva la giurisprudenza a<br />

ritenere necessaria una norma che lo richiamasse (3), mentre oggi si ritiene necessaria<br />

una disposizione esplicita perché sia possibile ad esso derogare (4).<br />

Il principio della automaticità, come manifestazione del diritto del lavoratore alla<br />

integrità contributiva, opera non soltanto alla maturazione del diritto a pensione, ma<br />

già nel corso del rapporto assicurativo, e da ciò consegue la sussistenza dell’interesse<br />

ad agire, derivante dalla eventuale contestazione dell’ente previdenziale in ordine alla<br />

computabilità dei contributi, per l’accertamento del diritto, anche qualora non venga<br />

rivendicata alcuna prestazione (5). Deve così ritenersi superato anche un risalente<br />

orientamento giurisprudenziale che riteneva applicabile l’automatismo solo ai fini del<br />

raggiungimento del requisito minimo di contribuzione, necessario per il conseguimento<br />

del diritto alla prestazioni (6), e non anche ai fini dell’incremento delle prestazioni<br />

già spettanti, così come viene ormai riconosciuto - dopo alcune oscillazioni della giurisprudenza<br />

- il diritto alla integrità contributiva nel caso di ricongiunzione della posizione<br />

assicurativa, con obbligo dell’ente destinatario del trasferimento di accreditare i<br />

contributi per i quali sia stato omesso il versamento (7).<br />

(3) Cass. 7 aprile 1992, n. 4236, in questa Rivista, 1992, 787; Cass. 4 aprile 1989, n. 1634, in Rep.<br />

Foro It., 1989, Previdenza sociale, n. 676.<br />

(4) In questi termini, Corte Cost. 5 dicembre 1997, n. 374, in Riv. Giur. Lav., 1998, II, 390, con<br />

nota di P. BOER, Ricongiunzione dei periodi assicurativi e automaticità delle prestazioni nella giurisprudenza<br />

della Corte Costituzionale; in Giust. Civ., 1998, I, 617. Nello stesso senso, Cass. 19 agosto<br />

2004, n. 16300, in Foro It., 2006, I, 572; Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460, in Riv. It. Dir. Lav., 2001, II,<br />

828, con nota di V. A. POSO, L’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni delle prestazioni<br />

previdenziali ai fondi speciali gestiti dall’INPS; Cass. 14 giugno 2007, n. 13874; Cass. 4<br />

maggio 2002, n. 6409, Not. Giur. Lav., 2002, 688; Cass. 4 dicembre 2002, n. 17223, Rep. Foro it.,<br />

2002, Previdenza sociale, 276; Cass. 16 febbraio 2004, n. 2905, in Prev. Ass. Pubbl. Priv., 2004, 829,<br />

con nota di L. FOGLIA, Ricongiunzione dei periodi contributivi e principio di automaticità delle prestazioni<br />

nel fondo volo.<br />

(5) Cass. 4 maggio 2002, n. 6409, in Not. Giur. Lav., 2002, 688; Cass. 4 dicembre 2002, n. 17223,<br />

in Rep. Foro it., 2002, Previdenza sociale, n. 276; Cass. 16 settembre 2003, n. 13648.<br />

(6) Cass. 4 aprile 1989, n. 1634, in Rep. Foro It., 1989, Previdenza sociale, n. 676; Cass. 26 marzo<br />

1984, n. 1966, in Giust. Civ., 1984, I, 1753.<br />

(7) Corte Cost. 5 dicembre 1997, n. 374, in Riv. Giur. Lav., 1998, II, 390; Cass. 10 maggio 2002,<br />

n. 6772, in Foro It., 2002, I, 2354; Cass. 20 aprile 2002, n. 5767, in Not. Giur. Lav., 2002, 700; in precedenza,<br />

per la soluzione negativa, Cass. 7 marzo 1998, n. 2557, in Giust. Civ., 1999, I, 1181.

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