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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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Note a sentenza 665<br />

nativa è un’obbligazione semplice, con una prestazione unica e determinata fin<br />

dall’origine in cui il creditore ha il potere di sostituire alla prestazione principale,<br />

all’atto dell’esecuzione, una seconda prestazione: una res est in obbligatione,<br />

duae autem in facultate solutionis (20). L’obbligazione con facoltà alternativa,<br />

pertanto, pur essendo almeno sotto il profilo effettuale “assai vicina alla datio in<br />

solutum” (21), perché anch’essa consente al debitore di liberarsi dall’obbligazione<br />

attraverso la prestazione di un aliud, se ne distingue in quanto il potere di<br />

prestazione dell’aliud è previsto fin dal momento genetico del rapporto obbligatorio<br />

(22).<br />

Data l’affinità tra le due figure, si potrà quindi fare ricorso, per colmare lacune di<br />

disciplina delle obbligazioni con facoltà alternativa, alle norme sulla datio in solutum,<br />

con il solo limite dell’inestensibilità analogica delle norme eccezionali.<br />

Si potrà dunque applicare analogicamente l’art. 1198 c.c. che, lungi dall’essere<br />

norma eccezionale, è al contrario espressione della regola secondo la quale l’effetto<br />

liberatorio segue all’effettivo soddisfacimento dell’interesse del creditore: ovverossia<br />

della regola generale che informa i modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento<br />

di natura satisfattiva.<br />

La ricostruzione proposta consente, tra l’altro, di correggere un errore di<br />

impostazione nel quale era in passato caduta la giurisprudenza di legittimità con<br />

riguardo a un caso simile a quello oggetto della pronuncia in commento (23). Per<br />

inquadrare sistematicamente la fattispecie in esame, si evocava infatti la datio in<br />

solutum prevista dall’art. 1198 c.c., ma si aggiungeva che la stessa in deroga allo<br />

schema generale previsto dal codice civile non aveva struttura contrattuale ma legale.<br />

Quest’affermazione comportava però l’inapplicabilità dell’art. 1198 c.c. il quale,<br />

a causa del rilievo dato alla volontà delle parti, “presuppone necessariamente la<br />

struttura contrattuale della datio in solutum”. Di conseguenza, nell’argomentare<br />

della Cassazione, posta l’inapplicabilità dell’art. 1198 c.c. al caso in esame la cessione<br />

del credito maturato nei confronti di determinati soggetti produceva l’effetto<br />

estintivo del debito previdenziale indipendentemente dall’accettazione del creditore<br />

e dalla riscossione del credito.<br />

Alla luce di quanto fin qui osservato, anche questo diverso indirizzo giurisprudenziale<br />

si mostra privo di pregio. A prescindere dalle riserve che si possono esprimere<br />

sull’ammissibilità di una datio in solutum “legale” data l’ontologica contrattualità<br />

di tale figura (24), il punto è che l’espressione “salva diversa volontà delle<br />

parti” significa, semplicemente, che la norma in questione ha carattere dispositivo e<br />

(20) RUBINO, Ult. Op. cit., p. 26.<br />

(21) Così RUBINO, Ult. Op. cit., p. 36.<br />

(22) Secondo autorevole dottrina nell’obbligazione con facoltà alternativa la prestazione dell’aliud<br />

è comunque una forma di adempimento; non così nella datio in solutum in cui la prestazione<br />

tiene luogo dell’adempimento; così DI MAJO, Dell’adempimento, cit., p. 343 e RODOTÀ, voce<br />

Dazione, cit., p. 737; in senso adesivo, da ultimo, RIVA, Appunti sulla dazione in pagamento, in Riv.<br />

dir. civ., n° 2, 2007, p. 243<br />

(23) Cfr. Cass. n. 8025/1996 cit..<br />

(24) Cfr. RODOTÀ, voce Dazione, cit., p. 738.

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