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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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664 Note a sentenza<br />

in presenza di ragioni che consentano tale scollamento (15).<br />

Tuttavia, il sistema prevede già, all’art. 1198 c.c. una disposizione applicabile<br />

(ancorché, come si dirà, analogicamente) al caso in esame. Tale disposizione, dettata a<br />

disciplina di quella particolare ipotesi di datio in solutum (16), che consiste nella cessione<br />

di un credito in luogo dell’adempimento, stabilisce che, salva diversa volontà<br />

delle parti, nel caso in cui in luogo dell’adempimento sia ceduto un credito, l’obbligazione<br />

si estingue con la riscossione del credito. Dunque, mentre l’ordinaria cessione<br />

del credito è una cessione pro soluto, (salvo che il cedente non ne abbia assunto la<br />

garanzia: cfr. l’art. 1267, co. 2, richiamato dall’art. 1198 co.2), la cessio in solutum è di<br />

norma pro solvendo (17), e dunque non comporta l’immediata liberazione del debitore<br />

cedente. Del resto anche la giurisprudenza più recente (18) in materia di cessio in solutum<br />

ha statuito che la cessione del credito ex art. 1198 c.c. comporta l’affiancamento al<br />

credito originario del credito ceduto, con la conseguente quiescenza del primo credito,<br />

che resta inesigibile per tutto il tempo in cui è possibile la fruttuosa escussione del<br />

debitore ceduto.<br />

In realtà, a ben vedere, il caso in esame non è direttamente riconducibile alla prestazione<br />

in luogo dell’adempimento poiché, mentre in essa il potere di eseguire una prestazione<br />

diversa richiede un accordo successivo al sorgere del titolo, nella fattispecie in<br />

esame, invece, la facoltà di cedere il credito con efficacia solutoria del debito previdenziale<br />

è riconosciuta al debitore direttamente dalla legge e fin dal sorgere del titolo.<br />

Come chiarito da autorevole dottrina (19), l’obbligazione con facoltà alter-<br />

(15) Il tema dei rapporti tra diritto primo (diritto privato generale) e diritti secondi è stato di recente<br />

riproposto da CASTRONOVO, il quale ha sottolineato la pervasività del diritto primo che consente un<br />

“deragliamento” dei secondi solo in forza di una precisa regola derogatrice; in Diritto privato generale<br />

e diritti secondi: la ripresa di un tema, in Eur. e dir. priv., I, 2006, p. 406; ma vedi già MENGONI,<br />

L’influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, in Giornale dir. lav. e di rel. industr., n. 45, anno<br />

XII, 1990, 1, p. 10, sul rapporto tra diritto privato e diritto del lavoro: “ il diritto del lavoro si è staccato<br />

dal diritto civile, ha uno spirito suo proprio che gli conferisce una autonoma ragione d’essere,<br />

ma non è autosufficiente: infrastrutture e snodi gli sono pur sempre forniti dal diritto civile”.<br />

(16) In particolare, con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 1198 c.c. autorevole dottrina inquadra<br />

la fattispecie tra quelle ipotesi di prestazione avente “scopo di adempimento”, dato che il creditore<br />

non acconsente a ricevere nulla in luogo di adempimento ma “si ripromette di mettere a profitto la prestazione<br />

ricevuta dal debitore ai fini della soddisfazione del proprio credito. Solo in tal momento si avrà<br />

l’estinzione del debito”: DI MAJO, Dell’adempimento in generale artt. 1197 e 1198, in Commentario al<br />

cod. civ. a cura di SCIALOJA - BRANCA, p. 337 e ss.; sulla prestazione in luogo dell’adempimento in<br />

generale si veda RODOTÀ, voce Dazione in pagamento (dir. civ.), in Enc. del dir., p. 734 e ss..<br />

(17) Cfr. GRASSETTI, voce Datio in solutum (diritto civile), in Noviss. Dig. It., Torino, 1960, p.<br />

174, il quale sottolinea come la sopravvivenza dell’obbligazione tra cedente e cessionario non equivale<br />

(il corsivo è mio) ad una garanzia della solvenza del debitore, ma ha una funzione sostanzialmente<br />

analoga; ciò giustifica l’applicabilità, prevista dal secondo comma dell’art. 1198 c.c., dell’art.<br />

1267, 2°comma, c.c..<br />

(18) Cfr. Cass. Civ., sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3469, in Corriere giuridico, 2007, 8, p. 1083;<br />

Cass. Civ., sez. III, 29 marzo 2005, n. 6558, in Riv. Notariato, 2006, 2, p. 524, con nota di FAZZINI,<br />

Cessione del credito. In particolare, la cessione a scopo di adempimento.<br />

(19) Cfr. RUBINO, Delle obbligazioni in Commentario al cod. civ. a cura di SCIALOJA - BRANCA,<br />

sub art. 1285, p. 36.

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