INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Note a sentenza 663<br />
assenza dell’espletamento della procedura di spesa da parte della P.A. la cessione, avendo<br />
ad oggetto un credito inesigibile, non potrà produrre il proprio effetto estintivo (13).<br />
La Corte, nell’odierna pronuncia, ha ritenuto invece che l’equiparazione<br />
sostanziale tra i momenti della maturazione e della esigibilità sia “priva di qualsiasi<br />
fondamento giuridico” essendo il momento della maturazione un presupposto logico,<br />
un antecedente necessario, rispetto ai momenti della liquidità ed esigibilità del<br />
credito.<br />
Le conseguenze di tale impostazione sono chiare: l’emissione del mandato di<br />
pagamento non influisce sulla maturazione dei crediti, ma solo sulla esigibilità degli<br />
stessi; ma l’elemento dell’esigibilità non è richiesto dalla fattispecie legale, sicché la<br />
cessione del credito in questione, ancorché inesigibile, potrà spiegare immediatamente<br />
la propria efficacia estintiva dell’obbligazione contributiva.<br />
Tale impostazione, tuttavia, non convince né dal punto di vista della coerenza<br />
sistematica della fattispecie, così ricostruita, rispetto ai principi generali, né dal punto<br />
di vista delle conseguenze applicative.<br />
In particolare, con riferimento al primo dei profili evidenziati, pur essendo condivisibile<br />
la distinzione logica tra maturazione ed esigibilità, non convince il risultato<br />
interpretativo cui, proprio prendendo spunto da tale distinzione, la Cassazione<br />
giunge.<br />
La fattispecie di cui all’art. 1 co. 9 del d.l. 668/85 attribuisce al datore di lavoro,<br />
come già evidenziato, una facoltà alternativa rispetto al pagamento delle somme dovute<br />
a titolo contributivo: la facoltà di effettuare, in luogo dell’adempimento, una cessione<br />
di crediti con efficacia solutoria ex lege. Ma tale disposizione, che si limita a prevedere<br />
l’effetto solutorio della cessione di crediti maturati, non scioglie i problemi applicativi<br />
sopra evidenziati (14).<br />
Per risolvere tali problemi occorre muoversi all’interno delle coordinate tracciate<br />
dal sistema e dunque, nel caso di specie, nel rispetto delle regole che disciplinano quelle<br />
obbligazioni che prevedono quale modalità alternativa di estinzione, l’esecuzione di<br />
una prestazione diversa. L’interprete potrà discostarsi dal tale sistema normativo solo<br />
(13) Cfr. testualmente Cass., n. 15519/2003 cit. “la validità e l'efficacia della cessione, da parte dei<br />
datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di<br />
enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre all'osservanza di<br />
specifici requisiti formali (…), presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile -<br />
non ricorrendo quest’ultimo requisito prima del compimento della procedura di spesa secondo l’ordinamento<br />
contabile della amministrazione debitrice con la conseguenza che, ove risulti carente taluna<br />
delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi<br />
l'estinzione, dell'obbligazione contributiva”.<br />
(14) La giurisprudenza ha precisato, nell’opera di ricostruzione della fattispecie, che affinché si<br />
produca l’effetto estintivo è necessaria, oltre che l’emissione del titolo di spesa, anche l'osservanza di<br />
specifici requisiti formali, quali l’atto pubblico o scrittura privata autenticata (in base all'articolo 69<br />
del r. d. n° 2440/1923 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e<br />
la notifica dell'atto di cessione all'istituto previdenziale e all'amministrazione debitrice; quest'ultima,<br />
entro 90 giorni dalla notifica, deve comunicare la contestazione o il riconoscimento della propria<br />
posizione debitoria, indicando, in tale ultima ipotesi, gli estremi dell'impegno, del capitolo di bilancio<br />
al quale la spesa è imputata e del visto dell'organo di controllo; cfr. Cass., n. 15519/2003 cit.