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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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662 Note a sentenza<br />

rizzo potrebbe richiamarsi anche una risalente pronuncia della Corte Costituzionale (7)<br />

che, chiamata a pronunciarsi sulla incostituzionalità della denunciata disparità di trattamento<br />

tra le due categorie dei debitori di creditori comuni e dei debitori di enti pubblici,<br />

ha sottolineato (ancorché ai fini della declaratoria di inammissibilità della questione)<br />

che la natura del R.d. n. 827/1924, che prevede l’obbligo della procedura di spesa, è<br />

incontrovertibilmente regolamentare, e non già legislativa.<br />

Quindi, anche sotto un profilo puramente formale, potrebbe sostenersi l’inidoneità<br />

di una norma di natura non legislativa, a porsi come limite all’esercizio di un<br />

diritto di credito sorto in base ad una disposizione di legge ordinaria.<br />

In realtà, secondo l’insegnamento della giurisprudenza prevalente, l’emissione del<br />

titolo di spesa da parte della P.A., pur essendo una regola di condotta interna alla stessa e<br />

non configurando dunque una condizione in senso tecnico, rappresenta un presupposto<br />

legale che “condiziona e realizza il duplice requisito della liquidità ed esigibilità” (8). Ed<br />

infatti, ancorché di natura regolamentare, il R.d. n. 827/1924 costituisce comunque un atto<br />

di natura normativa che validamente, non esistendo una riserva di legge in materia (9),<br />

attribuisce alla P.A. il potere (oltre che il dovere) di osservare un certo procedimento. Tale<br />

procedimento, peraltro, risponde all’oggettiva necessità di regolare l’attività svolta dall’ente<br />

pubblico nell’interesse della collettività, in conformità al principio del buon andamento<br />

della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 Cost.<br />

Pertanto, accertata nel caso di specie l’insussistenza di un ordine di spesa, dato<br />

che la ragioneria era autorizzata ad emettere il mandato di pagamento solo dopo l’accreditamento<br />

regionale delle somme corrispondenti, si dovrebbe concludere per l’inesigibilità<br />

del diritto di credito relativo al pagamento delle somme in discorso.<br />

Nella sentenza in esame la Cassazione non si discosta, almeno sotto questo profilo,<br />

da tale insegnamento, dato che esplicitamente ammette che l’emissione del mandato<br />

di pagamento incida sull’esigibilità del credito.<br />

Tuttavia, la Corte va oltre, poiché, in un inedito (10) passaggio traccia una netta<br />

linea di demarcazione tra i concetti di esigibilità e maturazione (11) del credito.<br />

La giurisprudenza tradizionale, infatti, riteneva maturato quel credito del quale si<br />

può pretendere l’adempimento poiché non soggetto a termini o condizioni (un credito,<br />

dunque non soltanto esistente ma anche esigibile (12)), con la conseguenza che in<br />

(7) Corte Cost., 26 maggio 1981, n. 71, in Foro. It., 1981, I, p. 1784<br />

(8) Si veda Cass. n. 17909/2004 cit., che facendo applicazione di tale principio, ha affermato che, ai<br />

fini della decorrenza degli interessi corrispettivi - essendo necessario stabilire il momento in cui il credito<br />

pecuniario verso la pubblica amministrazione è divenuto liquido ed esigibile - “l'accertamento di tale<br />

duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa”.<br />

(9) Sulla distinzione tra riserva di legge e riserve di altri atti normativi si veda GIANNINI, Diritto<br />

amministrativo, 3° ed., II, p. 231.<br />

(10) È opportuno, infatti, sottolineare che la Cassazione richiama, a sostegno della propria tesi,<br />

una giurisprudenza (Cass. Civ. 17909/2004; Cass. Civ. 13859/2002; Cass. Civ. 2071/2000; Cass. Civ.<br />

1245/90; Cass. Civ. S.U. n.690/87; Cass. Civ. S.U. 3451/85) che è sì consolidata, ma solo sotto il profilo<br />

relativo all’incidenza del titolo di spesa sulla liquidità ed esigibilità del credito, e non anche sulle<br />

condizioni di maturazione dello stesso, aspetto quest’ultimo non affrontato da tali pronunce.<br />

(11) Fa riferimento alla maturazione del credito l’articolo 429, terzo comma, c.p.c.<br />

(12) Così Cass. Civ., 10304/2002 cit; vedi anche. Cass. Civ., n. 8025/1996 cit..

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