INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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660 Note a sentenza<br />
LA CORTE DI CASSAZIONE E LA CESSIONE SOLUTORIA<br />
EX ART. 1 COMMA 9 DEL D.L. 668/85:<br />
COERENZA SISTEMATICA E PROBLEMI APPLICATIVI<br />
La Corte di Cassazione nella sentenza in rassegna si discosta dal precedente<br />
orientamento, e afferma che la cessione solutoria di cui all’art. 1 comma 9 del D.L.<br />
668/85 - che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di cedere all’ente previdenziale i<br />
propri crediti vantati nei confronti dello Stato o di altro ente pubblico con efficacia<br />
estintiva dell’obbligazione contributiva - si realizza nel momento in cui il debitore<br />
ceda un credito maturato anche se non esigibile; ed infatti l’emissione del mandato di<br />
pagamento da parte dell’ente debitore non influisce sulla maturazione dei crediti ma<br />
solo sulla esigibilità degli stessi, elemento che non è richiesto dalla fattispecie legale.<br />
La questione che la Corte di Cassazione è chiamata a risolvere riguarda l’accertamento<br />
della persistenza di un debito contributivo da parte dell’Associazione italiana<br />
assistenza spastici (AIAS) nei confronti dell’INPS.<br />
Ed infatti, con la sentenza in rassegna la Suprema Corte affronta il problema, in<br />
vero già oggetto in passato di diverse pronunce di legittimità (1), delle condizioni di<br />
ammissibilità ed efficacia dell’art 1, co. 9 del d. l. n. 688/85 (convertito in legge n.<br />
11/86) il quale consente ai datori di lavoro che vantino crediti maturati in base alla<br />
legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altro ente pubblico,<br />
di regolarizzare il pagamento dei contributi e dei premi e relativi oneri accessori,<br />
mediante la cessione di tali crediti (2). Tale disposizione normativa attribuisce, dunque,<br />
ai datori di lavoro che siano, al contempo, debitori dell’ente previdenziale e creditori<br />
dello Stato o di altro ente pubblico, la facoltà di cedere all’ente previdenziale i propri<br />
crediti con efficacia solutoria.<br />
Nel caso di specie l’AIAS, associazione senza fine di lucro avente quale oggetto<br />
sociale l’assistenza di persone disabili, avendo provveduto all’assistenza di soggetti<br />
portatori di handicap, aveva maturato un credito nei confronti del Comune di Palermo,<br />
in base a quanto stabilito dall’art. 5 della l. Reg. Sicilia n. 16/86 che pone direttamente<br />
a carico del Comune nel quale gli assistiti sono anagraficamente residenti le spese relative.<br />
Tale onere economico a carico del Comune si traduce nell’obbligo di pagamento<br />
di una retta agli enti eroganti il servizio, liquidata sulla base di tariffe stabilite con<br />
decreto dell’Assessore agli enti locali.<br />
Tuttavia, con riferimento a tale credito, il Comune di Palermo aveva autorizzato<br />
(1) Cass. Civ., sez. lav., 16 ottobre 2003, n. 15519, in Informazione Previdenziale, V, 2003, p.<br />
1295; Cass. Civ., sez. lav., 28 ottobre 2003, n. 16212, in Rep. Foro. It., 2003, voce “Previdenza sociale”,<br />
n. 351; Cass. Civ., sez. lav., 16 luglio 2002, n. 10304, in Rep. Foro. It., 2002, voce “Previdenza<br />
sociale”, n. 332; Cass. Civ., sez. lav., 02 settembre 1996, n. 8025, in Rep. Foro. It., 1996, voce<br />
“Previdenza sociale”, n. 289.<br />
(2) Sulla cessione del credito in generale, vedi per tutti PERLINGERI, Della cessione dei crediti, in<br />
Comm. Scialoja-Branca, Bologna, 1982, sub artt, 1260-1267 c.c..