INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps
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Note a sentenza 659<br />
gio 1924, n. 827, Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità<br />
generale dello Stato) - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine,<br />
per tutte le sentenze n. 1330 del 1978, 2065 del 1980, 3451 del 1985 delle sezioni<br />
unite, n. 690 del 1987, 1245 del 1990, 2071 del 2000, 13859 del 2002, 17909 del 2004<br />
di sezioni semplici) - incide soltanto sulla liquidità ed esigibilità - che suppongono,<br />
appunto, la maturazione - degli stessi crediti.<br />
Coerentemente, la Corte si discosta, consapevolmente, dal proprio orientamento<br />
prevalente (vedine, per tutte, le sentenze n. 28295/2006, 15519, 16212/2003,<br />
10304(2002, 6711/95; in senso contrario, pare, tuttavia, la sentenza n. 8025/96), che -<br />
con riferimento a fattispecie identica a quella dedotta nel presente giudizio - subordina<br />
la maturazione del credito - essenziale, per quanto si è detto, al fine della efficacia<br />
estintiva (di obbligazione contributiva) della relativa cessione - agli specifici requisiti<br />
formali (quale, tra l’altro, la emissione del mandato di pagamento) - che sono prescritti<br />
(come la stessa giurisprudenza riconosce) al diverso fine della liquidità ed esigibilità -<br />
stabilendone la equiparazione sostanziale - che risulta priva, tuttavia, di qualsiasi fondamento<br />
giuridico -alla maturazione dello stesso credito.<br />
Tanto basta per confermare la efficacia estintiva (ai sensi del D.L. 2 dicembre<br />
1985, n. 688, art. 1, comma 9, convertito in L. 31 gennaio 1986, n. 11, cit.) - della<br />
obbligazione contributiva, fatta valere dall’INPS nel presente giudizio - che la sentenza<br />
impugnata riconosce alla cessione del credito maturato, per quanto si è detto,<br />
dall’Associazione italiana assistenza spastici (AIAS) nei confronti del Comune di<br />
Palermo.<br />
Pertanto la sentenza impugnata non merita le censure, che le vengono mosse -<br />
anche sotto profili, che risultano assorbiti dalla decisione prospettata - sia dal ricorrente<br />
principale che da quello incidentale.<br />
6. — Previa riunione, entrambi i ricorsi devono, pertanto, essere rigettati.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi (art. 92 c.p.c.) - quale, essenzialmente, la<br />
sostanziale convergenza tra le loro posizioni defensionali (entrambe volte ad ottenere<br />
la cassazione della sentenza impugnata) - per compensare integralmente le spese del<br />
giudizio di cassazione tra le parti costituite nello stesso giudizio (INPS e Comune di<br />
Palermo).<br />
Nulla per spese, nei confronti dell’Associazione italiana assistenza spastici<br />
(AIAS), non avendo la stessa svolto alcuna attività defensionale nel giudizio di cassazione.<br />
(Omissis)