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INFORMAZIONE PREVIDENZIALE - Inps

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658 Note a sentenza<br />

4. — Infatti la disciplina specifica della soggetta materia - di fonte regionale<br />

(L.R. siciliana 28 marzo 1986, n. 16, art. 5, Piano di interventi in favore dei portatori<br />

di handicap ai sensi della L.R. 18 aprile 1941, n. 68) - sancisce testualmente:<br />

"È stanziata, a carico dell’esercizio finanziario 1986, la somma di L. 4.000<br />

milioni da destinare alla concessione di contributi ai comuni di residenza degli assistiti,<br />

i quali sono autorizzati ad erogare agli enti, istituzioni ed associazioni che svolgono<br />

attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap, sulla scorta dei<br />

prospetti trimestrali vistati dalle unità sanitarie locali con cui gli stessi sono convenzionati,<br />

la retta di L. 10.000 pro - die per ogni assistito munito di regolare impegnativa<br />

rilasciata dall’unità sanitaria locale di competenza, a copertura del servizio di trasporto<br />

erogato. La liquidazione viene effettuata con le modalità previste dalla L.R. 18<br />

aprile 1981, n. 68, art. 22, comma 2, procedendo al saldo entro il trimestre successivo.<br />

In ordine al servizio di trasporto la retta verrà erogata fino a quando i comuni non<br />

saranno in grado di organizzare direttamente il servizio che potranno pure dare in<br />

convenzione".<br />

Ne risulta, quindi, stabilito - siccome ritenuto dalla sentenza impugnata, peraltro<br />

non censurata sul punto - che l’erogazione del dedotto contributo del comune a favore<br />

dell’AIAS - lungi dal risultare subordinata alla condicio iuris del "previo accreditamento<br />

delle somme da parte della regione" - sembra, addirittura, prescindere dallo<br />

stesso accreditamento.<br />

Infatti - dopo avere stabilito lo stanziamento della regione, "da destinare alla<br />

concessione di contributi ai comuni di residenza degli assistiti", nonchè le modalità<br />

di liquidazione relative (anche mediante rinvio alla L.R. 18 aprile 1981, n. 68, art.<br />

22, comma 2, Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori<br />

di handicap) - la disposizione in esame (L.R. siciliana 28 marzo 1986, n. 16, art. 5,<br />

cit.) reca la previsione separata, quanto esplicita, di autorizzazione dei comuni di<br />

residenza degli assistiti ad erogare - "agli enti, istituzioni ed associazioni che svolgono<br />

attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap (...)" - le rette,<br />

conseguentemente dovute, delle quali determina - del pari autonomamente rispetto al<br />

finanziamento regionale - la misura unitaria ("L. 10.000 pro - die per ogni assistito...").<br />

5. — Alla luce della disciplina specifica della soggetta materia (L.R. siciliana 28<br />

marzo 1986, n. 16, art. 5, cit.), debbono essere, quindi, lette le delibere della Giunta<br />

municipale del comune di Palermo, che - come risulta accertato e, comunque, non pare<br />

controverso - hanno, bensì, autorizzato "la emissione dei mandati di pagamento, relativi<br />

ai crediti dell’AIAS", ma l’hanno subordinata, tuttavia, "all’accreditamento delle<br />

somme da parte della Regione Siciliana".<br />

Ne risulta che il dedotto credito dell’Associazione italiana assistenza spastici<br />

(AIAS) nei confronti del Comune di Palermo - avente ad oggetto rette per l’assistenza,<br />

resa dall’Associazione in favore di portatori di handicap - configura un credito maturato<br />

- nei confronti del comune - con la conseguenza che la cessione dello stesso credito<br />

all’INPS ha efficacia estintiva della obbligazione (per contributi ed accessori) della<br />

Associazione nei confronti dell’Istituto.<br />

Lungi dall’influire sulla maturazione dei crediti nei confronti dello stato o di altri<br />

enti pubblici, infatti, l’emissione del mandato di pagamento (ai sensi del R.D. 23 mag-

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